(Trattato-art. 94)
                               Art. 94 
 
  Gli Stati membri stabiliscono  una  tariffa  doganale  comune  alle
seguenti condizioni: 
    a) per i prodotti contemplati nell'elenco A1, la tariffa doganale
comune e' fissata al livello della tariffa piu' bassa in vigore al  1
gennaio 1957 in uno degli Stati membri; 
    b) per i prodotti  contemplati  nell'elenco  A2,  la  Commissione
prende ogni opportuna disposizione perche' vengano avviati  negoziati
fra gli Stati membri in merito a tali prodotti, nel  termine  di  tre
mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualora per taluni
di questi prodotti non sia stato possibile addivenire ad  un  accordo
alla fine  del  primo  anno  successivo  all'entrata  in  vigore  del
presente  Trattato,   il   Consiglio,   deliberando   a   maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, fissa i  dazi  applicabili
della tariffa doganale comune; 
    c) la tariffa doganale  comune  sui  prodotti  contemplati  negli
elenchi A1 e A2 e' applicata a partire  dalla  fine  del  primo  anno
successivo all'entrata in vigore del presente Trattato.