Art. 94 Gli Stati membri stabiliscono una tariffa doganale comune alle seguenti condizioni: a) per i prodotti contemplati nell'elenco A1, la tariffa doganale comune e' fissata al livello della tariffa piu' bassa in vigore al 1 gennaio 1957 in uno degli Stati membri; b) per i prodotti contemplati nell'elenco A2, la Commissione prende ogni opportuna disposizione perche' vengano avviati negoziati fra gli Stati membri in merito a tali prodotti, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualora per taluni di questi prodotti non sia stato possibile addivenire ad un accordo alla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i dazi applicabili della tariffa doganale comune; c) la tariffa doganale comune sui prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2 e' applicata a partire dalla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato.