(Trattato-art. 96)
                               Art. 96 
 
  Gli Stati membri aboliscono qualsiasi  restrizione,  fondata  sulla
cittadinanza,  all'eccesso  agli  impieghi  qualificati  nel  settore
nucleare, nei confronti dei cittadini  di  uno  degli  Stati  membri,
fatte salve le limitazioni  dettate  da  necessita'  fondamentali  di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. 
  Previa consultazione dell'Assemblea, il  Consiglio,  deliberando  a
maggioranza qualificata su proposta della  Commissione,  che  domanda
preventivamente il parere del  Comitato  economico  e  sociale,  puo'
stabilire le direttive concernenti le  modalita'  d'applicazione  del
presente articolo.