(Trattato-art. 98)
                               Art. 98 
 
  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo  di
facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla
copertura del rischio atomico. 
  Entro due anni dall'entrata in vigore  del  presente  Trattato,  il
Consiglio, previa consultazione  dell'Assemblea,  su  proposta  della
Commissione  che  domanda  preventivamente  il  parere  del  Comitato
economico e sociale, emana a  maggioranza  qualificata  le  direttive
concernenti le modalita' di applicazione del presente articolo.