(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 134)
                 Art. 134. (Art. 17 del Testo Unico) 
                ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DEI SEMAFORI 

 
  I semafori situati sul margine della  banchina  o  del  marciapiede
devono avere il bordo inferiore della luce piu' bassa a non  meno  di
m. 2 e a non piu' di m. 3,00 dal suolo. 
  Allorche' i semafori sono sospesi al disopra della carreggiata,  la
parte inferiore della luce  piu'  bassa  deve  essere  ad  un'altezza
compresa tra un minimo di m. 4,50 ed un massimo di m. 5,50.