Art. 137. (Art. 17 del Testo Unico) ORARIO DI FUNZIONAMENTO Di regola, dalle ore 23 alle 7, e' vietato il funzionamento dei semafori, tranne quelli comandati automaticamente dai veicoli e quelli "a richiesta" azionati dai pedoni. Tuttavia, allorche' si verifichino particolari condizioni della circolazione, come intensita' di traffico, presenza di sensi unici alternati, lavori in corso e simili, e' consentito il funzionamento anche nelle ore notturne e, in tali casi, l'impianto deve essere vigilato. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane di rapido transito la presenza di un impianto semaforico deve essere sempre presegnalato, almeno 150 metri prima, mediante apposito cartello previsto nell'art. 81 (fig. 84).