Art. 149. (Art. 17 del Testo Unico) ALTRI SEGNALI LUMINOSI Le colonnine luminose a luce gialla devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente di isole di traffico o comunque di ostacoli sulla carreggiata. Il perimetro del salvagente, delle isole di traffico e simili puo' anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla o a luce riflessa gialla applicati sui cordoni di contorno. E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento carburante e di servizio. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre. E' consentita l'integrazione di tali segnali mediante applicazioni rifrangenti.