(Allegato- art. 149)
                              Art. 149. 
 
  Per  la  liquidazione   dell'indennita'   integrativa   l'ufficiale
giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti  giorni  di
ogni mese, presenta al capo dell'ufficio la richiesta  dell'ammontare
delle indennita'  integrative,  corredata  dello  stato  relativo  ai
proventi percepiti nel mese precedente, nel quale deve essere  tenuto
distinto l'ammontare dei diritti fissi postali da quello degli  altri
proventi, e, se del caso, del verbale di riparto. 
  Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corrispondenza dei  dati
segnati  nello  stato  con  quello  risultanti   dai   registri,   ed
accertatosi della regolare tenuta  dei  medesimi,  appone  su  questi
ultimi, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente,
la propria firma, il sigillo dell'ufficio, ed il proprio  visto,  per
conformita', sullo stato, I dati risultanti dallo stato sono, a  cura
del cancelliere, trascritti in un registro riassuntivo  dei  proventi
degli  ufficiali  giudiziari  conforme  al  modello  prescritto   dal
Ministero. 
  Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale o
il pretore, in base alle risultanze dello stato dei proventi, nonche'
dello stato matricolare, e avuto riguardo all'anzianita' di  servizio
degli aventi diritto,  procede  alla  liquidazione  della  indennita'
integrativa eventualmente dovuta  a  ciascuno,  tenendo  conto  anche
delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti; ne ordina quindi il
pagamento entro cinque giorni dalla presentazione dello stato di  cui
al primo  comma.  Copia  dell'ordinativo  di  pagamento  deve  essere
conservata in cancelleria. 
  In  caso  di  trasferimento  o  di  applicazione,  l'indennita'  e'
liquidata per l'intero mese dal  capo  dell'ufficio  ove  l'ufficiale
giudiziario  e'  stato  trasferito  o  applicato,  previa   richiesta
all'ufficio dal  quale  l'ufficiale  giudiziario  proviene  dei  dati
occorrenti ai fini della liquidazione. 
  Quando l'indennita' sia  concessa,  deve  essere  recuperata  sulle
eventuali  eccedenze  dei  mesi  successivi,  in   guisa,   che   sia
corrisposta solo nel caso che in un intero  anno  solare  l'ufficiale
giudiziario  non  abbia  raggiunto  l'importo  minimo  garantito  dei
proventi, e non oltre le misure  del  minimo  stesso.  Nel  caso  che
l'indennita' corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito,
tale differenza deve  essere  rimborsata  all'Erario  anche  mediante
trattenuta da operarsi nell'anno successivo.