Art. 149. Per la liquidazione dell'indennita' integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese, presenta al capo dell'ufficio la richiesta dell'ammontare delle indennita' integrative, corredata dello stato relativo ai proventi percepiti nel mese precedente, nel quale deve essere tenuto distinto l'ammontare dei diritti fissi postali da quello degli altri proventi, e, se del caso, del verbale di riparto. Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quello risultanti dai registri, ed accertatosi della regolare tenuta dei medesimi, appone su questi ultimi, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la propria firma, il sigillo dell'ufficio, ed il proprio visto, per conformita', sullo stato, I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere, trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari conforme al modello prescritto dal Ministero. Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale o il pretore, in base alle risultanze dello stato dei proventi, nonche' dello stato matricolare, e avuto riguardo all'anzianita' di servizio degli aventi diritto, procede alla liquidazione della indennita' integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenendo conto anche delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti; ne ordina quindi il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione dello stato di cui al primo comma. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria. In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennita' e' liquidata per l'intero mese dal capo dell'ufficio ove l'ufficiale giudiziario e' stato trasferito o applicato, previa richiesta all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene dei dati occorrenti ai fini della liquidazione. Quando l'indennita' sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa, che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennita' corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.