(Allegato- art. 151)
                              Art. 151. 
 
  Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al  presidente  del
tribunale  un  elenco  nominativo  degli  ufficiali  giudiziari   con
l'indicazione dei proventi  riscossi  e  della  eventuale  indennita'
integrativa percepiti nell'anno. In base  agli  elenchi  ricevuti  il
presidente  del  tribunale  fa   compilare   un   elenco   nominativo
riassuntivo  degli  ufficiali  giudiziari  del  circondario,   e   lo
trasmette al presidente della Corte  di  appello,  il  quale,  a  sua
volta, fa compilare un  analogo  stato  riassuntivo  degli  ufficiali
giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.