Art. 171. Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate liquidate, ordinate e non pagate, costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio. Essi sono crediti e debiti dello Stato accertati nel conto consuntivo dell'esercizio precedente di cui all' art. 158, figurano tra le attivita' e passivita' del tesoro, concorrono a formare le previsioni di cassa dell'esercizio in corso, e sono materia della legge di assestamento del bilancio.