Art. 172. Il conto dei residui del bilancio sara' tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa (2). Percio' le somme dei residui attivi e passivi che risultano accertate alla chiusura delle scritture, saranno trasportate in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti, ma in sedi separate dalle competenze del medesimo. Quando non esista nel nuovo bilancio il capitolo corrispondente, si istituira' un nuovo capitolo aggiunto. --------------- (2) Parte prima dell'art. 32 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.