(Regolamento-art. 172)
 
                              Art. 172. 
 
  Il conto dei residui del bilancio sara' tenuto sempre  distinto  da
quello della competenza,  in  modo  che  nessuna  spesa  relativa  ai
residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa
(2). 
 
  Percio' le  somme  dei  residui  attivi  e  passivi  che  risultano
accertate alla  chiusura  delle  scritture,  saranno  trasportate  in
quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti,  ma  in  sedi
separate dalle competenze del medesimo. 
 
  Quando non esista nel nuovo bilancio il capitolo corrispondente, si
istituira' un nuovo capitolo aggiunto. 
 
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          (2) Parte prima dell'art. 32 della legge 17 febbraio  1884,
n. 2016.