Art. 174. Le variazioni in piu' nella spesa che occorresse introdurre, tanto nei residui degli anni precedenti quanto nella competenza dell'ultimo esercizio chiuso, dovranno essere fatte con leggi speciali. Nessuna spese dipendente da tali variazioni potra' essere pagata prima che queste sieno approvate con dette leggi speciali. Le variazioni d'ogni specie verranno comprese e dimostrate nel conto consuntivo.