(Regolamento-art. 176)
 
                              Art. 176. 
 
  Quando il consuntivo e' stato chiuso e presentato al Parlamento per
l'approvazione, le ulteriori variazioni che anche per leggi  speciali
occorresse fare sia nel conto della competenza,  sia  in  quello  dei
residui saranno inscritte nel conto  dei  residui  dell'esercizio  in
corso,  dovendo  le  risultanze   del   consuntivo   chiuso   restare
inalterate.