(Regolamento-art. 177)
 
                              Art. 177. 
 
  I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono  perenti
agli effetti amministrativi. 
 
  Possono pero' riproporsi  in  un  capitolo  speciale  del  bilancio
successivo (1). 
 
  I detti residui s'inscriveranno come spesa nuova,  in  un  capitolo
speciale di competenza dell'esercizio in cui avviene la riproduzione. 
 
  Nelle scritture delle Amministrazioni sara' tenuto  conto  distinto
degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi. 
 
  La cancellazione dei residui  attivi  riconosciuti  inesigibili  e'
regolata dalle disposizioni del capo IV del titolo  VI  del  presente
regolamento. 
 
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          (1) Secondo e terzo capoverso dell'art. 32 della  legge  17
febbraio 1884, n. 2016.