Art. 177. I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi. Possono pero' riproporsi in un capitolo speciale del bilancio successivo (1). I detti residui s'inscriveranno come spesa nuova, in un capitolo speciale di competenza dell'esercizio in cui avviene la riproduzione. Nelle scritture delle Amministrazioni sara' tenuto conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi. La cancellazione dei residui attivi riconosciuti inesigibili e' regolata dalle disposizioni del capo IV del titolo VI del presente regolamento. --------------- (1) Secondo e terzo capoverso dell'art. 32 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.