(Regolamento-art. 125)
                              Art. 125 
                              Esenzioni 
 1.  Non  sono  soggette  alle  norme  del  presente  titolo   quelle
apparecchiature che, pur dovendo nella fase operativa sostenere pesi,
non  effettuano  movimentazione   del   carico,   quali:   torri   di
perforazione del fondo marino, dispositivo per l'autosollevamento  di
piattaforme per lavori marittimi o simili, attrezzature per:  manovra
dei dispositivi di dragaggio del fondo marino,  apertura  e  chiusura
dei portelloni di murata, delle celate di  prora  e  delle  rampe  di
poppa, manovra passerelle per imbarco  passeggeri,  scale  di  banda,
montavivande,  ascensori  per  persone  a  bordo  di  navi  costruite
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
e simili. 
 2.  Non  sono  soggette  alle   norme   del   presente   titolo   le
apparecchiature mobili quali i paranchi mobili a mano e a motore e  i
martinetti mobili a mano o a motore e simili.