Art. 125 Esenzioni 1. Non sono soggette alle norme del presente titolo quelle apparecchiature che, pur dovendo nella fase operativa sostenere pesi, non effettuano movimentazione del carico, quali: torri di perforazione del fondo marino, dispositivo per l'autosollevamento di piattaforme per lavori marittimi o simili, attrezzature per: manovra dei dispositivi di dragaggio del fondo marino, apertura e chiusura dei portelloni di murata, delle celate di prora e delle rampe di poppa, manovra passerelle per imbarco passeggeri, scale di banda, montavivande, ascensori per persone a bordo di navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e simili. 2. Non sono soggette alle norme del presente titolo le apparecchiature mobili quali i paranchi mobili a mano e a motore e i martinetti mobili a mano o a motore e simili.