Art. 43. L'attivita' sportiva, diversa da quella didattica, turistica e promozionale, e' svolta a livello non agonistico ed agonistico. a) Si intende per attivita' sportiva non agonistica ogni attivita' estemporanea ed occasionale con finalita' non competitive. b) Si intende per attivita' sportiva agonistica: ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale; ogni gara inserita nel calendario sportivo nazionale dell'Aero Club d'Italia; ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale; ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato all'agonismo; ogni altra attivita' sportiva non riconducibile alle attivita' di cui al comma precedente. L'anno sportivo coincide con l'anno solare. Per partecipare alle gare gli atleti devono essere in possesso di licenza sportiva FAI, che puo' essere rilasciata solo tramite l'Aero Club Federato di appartenenza. Si applicano per quanto di competenza le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A.