(Allegato-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
                       (Rendiconti ai clienti) 
 
  1. L'intermediario  fornisce  ai  clienti,  su  supporto  durevole,
rendiconti, anche periodici,  sui  servizi  prestati,  tenendo  conto
della tipologia e della complessita'  degli  strumenti  finanziari  e
della natura  del  servizio.  Tali  rendiconti  comprendono,  laddove
applicabile, i costi delle operazioni  e  dei  servizi  prestati  per
conto dei clienti. 
 
  2. Gli  intermediari  che  prestano  il  servizio  di  gestione  di
portafogli o che hanno informato  che  effettueranno  la  valutazione
periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari  forniscono  ai
clienti   al   dettaglio   rendiconti   periodici   contenenti    una
dichiarazione  aggiornata  che   indichi   i   motivi   secondo   cui
l'investimento corrisponde alle preferenze,  agli  obiettivi  e  alle
altre  caratteristiche  del  cliente.   Essi   applicano,   altresi',
l'articolo 54, paragrafi 12, comma 3, e 13, del regolamento  delegato
(UE) 2017/565. 
 
  3. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),
applicano gli articoli 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565.
L'articolo  59  del  predetto  regolamento  si  applica  anche   alla
prestazione dei  servizi  di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini,
nonche' collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede.