Art. 91. Incrementi degli stipendi tabellari 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL ASI 4 agosto 2010, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate tabelle A4.1 e A4.2, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle allegate tabelle B4.1 e B4.2. 3. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nelle allegate tabelle C4.1 e C4.2.