Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 11 (Ferie e
recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.
5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del
2012 (MEF - Dip. Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14
settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. Funzione
pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre
2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite
sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire
delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come
nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del
rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta,
congedo obbligatorio per maternita' o paternita'.
Dichiarazione congiunta n. 2
Al fine di incentivare l'adozione di misure per la prevenzione
delle molestie sessuali e per la tutela della dignita' delle
lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte
degli enti, di codici di comportamento relativi alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle indicazioni
gia' fornite con il codice tipo in materia, allegato al CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 (Art. 48 «Codice di condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro»).
Dichiarazione congiunta n. 3
In relazione agli incrementi del Fondo condizioni di lavoro e
incarichi e del Fondo premialita' e fasce, rispettivamente previsti
dall'art. 80, comma 3, lettera a) e dall'art. 81, comma 3, lettera
a), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto
derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e
previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai
limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti, nella redazione delle norme contrattuali in materia
disciplinare, hanno ritenuto utile, per favorire la massima
conoscenza e chiarezza, fra i dipendenti, di una cosi' rilevante e
delicata materia, inserire vari riferimenti alle norme di legge. Tali
riferimenti, avendo finalita' meramente ricognitive, non
costituiscono interventi contrattuali innovativi o modificativi sulle
prescrizioni di legge.
Dichiarazione congiunta n. 5
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni
contrattuali raggiunte realizzano un delicato equilibrio fra gli
interessi delle parti, in funzione delle disponibilita' economiche
complessivamente stanziate anche in funzione della necessita' di
determinare un equilibrio nell'insieme delle conclusioni contrattuali
del settore pubblico.
Per questo motivo si conviene che qualora i contenuti del
Contratto dell'area della Dirigenza medica e sanitaria fossero
incoerenti con quanto sopra affermato e determinassero significativi
scostamenti negli istituti contrattuali comuni e affini, ivi compresi
gli effetti di ricaduta sul personale del comparto dell'attivita'
libero professionale intra-moenia, esse si incontreranno per
armonizzarle con quelle del presente contratto.
Dichiarazione congiunta n. 6
Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della
Corte dei conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. n. 6
/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni gia' espresse
dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi
di CCNL sottoscritta in data 21 febbraio 2018, chiarisce che gli
incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai
limiti dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.