(Allegato-art. 82)
                              Art. 82. 
 
                     Fondazione dell'Universita' 
 
    L'Universita'   puo'   costituire   una   o    piu'    Fondazioni
Universitarie, secondo criteri e modalita' definite  dalla  normativa
vigente, con delibera del Consiglio di amministrazione a  maggioranza
assoluta previo parere favorevole del Senato  accademico  espresso  a
maggioranza assoluta.