Art. 84.
Attivita' di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo
1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento di
compiti inerenti ai fini istituzionali, all'interno dell'azienda o
ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art.
70.
2. Qualora l'attivita' di consulenza sia chiesta all'azienda da
soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attivita'
aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di
servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalita'
sottoindicate:
a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto,
mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che
disciplini:
i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto,
comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio,
compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa
articolazione presso l'ente o azienda;
il compenso e le modalita' di svolgimento;
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni
socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione
tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita' non e' in
contrasto con le finalita' ed i compiti istituzionali del Servizio
sanitario nazionale e disciplini:
la durata della convenzione;
la natura della prestazione, che non puo' configurare un
rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
i limiti di orario dell'impegno, compatibili con
l'articolazione dell'orario di lavoro;
l'entita' del compenso;
motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la
compatibilita' con l'attivita' di istituto.
3. Il compenso per le attivita' di cui alle lettere a) e b) deve
affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad
attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della
consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. L'attivita' professionale dei dirigenti del Dipartimento di
prevenzione e delle ARPA, erogata al di fuori dell'impegno
istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilita' ed a
migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita' pubblica,
integrando l'attivita' istituzionale. Tale attivita' professionale
richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati
e' occasionale ed e' acquisita ed organizzata dall'azienda, in
coerenza con quanto previsto nell'apposito atto aziendale sulla
attivita' libero-professionale intramuraria, anche al di fuori delle
strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di
incompatibilita' da verificare in relazione alle funzioni
istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei
componenti le equipe interessate.