Art. 84. Attivita' di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo 1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti ai fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 70. 2. Qualora l'attivita' di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attivita' aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalita' sottoindicate: a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso l'ente o azienda; il compenso e le modalita' di svolgimento; b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita' non e' in contrasto con le finalita' ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini: la durata della convenzione; la natura della prestazione, che non puo' configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entita' del compenso; motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilita' con l'attivita' di istituto. 3. Il compenso per le attivita' di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo. 4. L'attivita' professionale dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione e delle ARPA, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilita' ed a migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita' pubblica, integrando l'attivita' istituzionale. Tale attivita' professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati e' occasionale ed e' acquisita ed organizzata dall'azienda, in coerenza con quanto previsto nell'apposito atto aziendale sulla attivita' libero-professionale intramuraria, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilita' da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le equipe interessate.