(Allegato-art. 84)
                              Art. 84. 
 
Attivita'  di  consulenza  dei  dirigenti  dei  ruoli  professionale,
                      tecnico ed amministrativo 
 
    1.  L'attivita'   di   consulenza   dei   dirigenti   dei   ruoli
professionale, tecnico  ed  amministrativo,  per  lo  svolgimento  di
compiti inerenti ai fini istituzionali,  all'interno  dell'azienda  o
ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art.
70. 
    2. Qualora l'attivita' di consulenza sia chiesta  all'azienda  da
soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma  di  attivita'
aziendale a pagamento, da esercitarsi al  di  fuori  dell'impegno  di
servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi  e  con  le  modalita'
sottoindicate: 
      a) in servizi sanitari di altra azienda o  ente  del  comparto,
mediante apposita convenzione  tra  le  istituzioni  interessate  che
disciplini: 
        i limiti minimi  e  massimi  dell'impegno  orario  richiesto,
comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio,
compatibili con  il  proprio  tempo  di  lavoro  e  con  la  relativa
articolazione presso l'ente o azienda; 
        il compenso e le modalita' di svolgimento; 
      b) presso istituzioni pubbliche  non  sanitarie  o  istituzioni
socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione
tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita'  non  e'  in
contrasto con le finalita' ed i compiti  istituzionali  del  Servizio
sanitario nazionale e disciplini: 
        la durata della convenzione; 
        la natura della prestazione,  che  non  puo'  configurare  un
rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; 
        i   limiti   di   orario   dell'impegno,   compatibili    con
l'articolazione dell'orario di lavoro; 
        l'entita' del compenso; 
        motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la
compatibilita' con l'attivita' di istituto. 
    3. Il compenso per le attivita' di cui alle lettere a) e b)  deve
affluire  all'azienda  o  ente  di  appartenenza  che   provvede   ad
attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della
consulenza con la retribuzione del mese successivo. 
    4. L'attivita' professionale dei dirigenti  del  Dipartimento  di
prevenzione  e  delle  ARPA,  erogata  al   di   fuori   dell'impegno
istituzionale,  concorre  ad  aumentare  la   disponibilita'   ed   a
migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita'  pubblica,
integrando l'attivita' istituzionale.  Tale  attivita'  professionale
richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati
e' occasionale  ed  e'  acquisita  ed  organizzata  dall'azienda,  in
coerenza con  quanto  previsto  nell'apposito  atto  aziendale  sulla
attivita' libero-professionale intramuraria, anche al di fuori  delle
strutture aziendali, nel rispetto  delle  situazioni  individuali  di
incompatibilita'   da   verificare   in   relazione   alle   funzioni
istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei
componenti le equipe interessate.