(Allegato-art. 85)
                              Art. 85. 
 
Altre attivita' dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali 
 
    1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali  ancorche'
possano comportare la corresponsione  di  emolumenti  ed  indennita',
possono svolgere le seguenti attivita': 
      a) partecipazione ai corsi  di  formazione,  corsi  di  laurea,
master e  scuole  di  specializzazione  e  diploma,  in  qualita'  di
docente; 
      b)  collaborazioni  a  riviste  e   periodici   scientifici   e
professionali; 
      c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni
presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello
stato di invalidita' civile e di handicap); 
      d)  relazioni  a  convegni   e   pubblicazione   dei   relativi
interventi; 
      e) partecipazione ai comitati scientifici; 
      f) partecipazioni  ad  organismi  istituzionali  della  propria
categoria  professionale  o  sindacale  non  in  veste  di  dirigenti
sindacali; 
      g)  attivita'  professionale  resa  a  titolo  gratuito  o  con
rimborso delle  spese  sostenute,  a  favore  di  organizzazioni  non
lucrative di  utilita'  sociale,  organizzazioni  e  associazioni  di
volontariato o altre  organizzazioni  senza  fine  di  lucro,  previa
comunicazione    all'azienda    della    dichiarazione    da    parte
dell'organizzazione  interessata   della   totale   gratuita'   delle
prestazioni; 
      h) attivita' professionale resa in qualita'  di  CTU  presso  i
tribunali. 
    2. Le attivita' e gli incarichi di cui al comma  1,  ancorche'  a
carattere non gratuito, possono essere svolte  previa  autorizzazione
da parte dell'azienda o ente, ove necessaria ai  sensi  dell'art.  53
del decreto legislativo n.  165/2001,  che  dovra'  valutare  se,  in
ragione della continuita' o della gravosita'  dell'impegno  richiesto
nonche' della sussistenza  di  un  conflitto  d'interesse  non  siano
incompatibili con l'attivita' e gli impegni istituzionali. 
    3. Fatto salvo quanto previsto  dalle  vigenti  norme  di  legge,
nessun compenso e' dovuto per le attivita' del  comma  1  qualora  le
stesse debbano essere svolte  per  ragioni  istituzionali  in  quanto
strettamente connesse all'incarico conferito. In  tal  caso  vale  il
principio dell'onnicomprensivita' e di tali funzioni si dovra'  tener
conto nella determinazione  della  retribuzione  di  posizione  o  di
risultato.