Art. 85.
Altre attivita' dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali
1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ancorche'
possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennita',
possono svolgere le seguenti attivita':
a) partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea,
master e scuole di specializzazione e diploma, in qualita' di
docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e
professionali;
c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni
presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello
stato di invalidita' civile e di handicap);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi
interventi;
e) partecipazione ai comitati scientifici;
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria
categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti
sindacali;
g) attivita' professionale resa a titolo gratuito o con
rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, organizzazioni e associazioni di
volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa
comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte
dell'organizzazione interessata della totale gratuita' delle
prestazioni;
h) attivita' professionale resa in qualita' di CTU presso i
tribunali.
2. Le attivita' e gli incarichi di cui al comma 1, ancorche' a
carattere non gratuito, possono essere svolte previa autorizzazione
da parte dell'azienda o ente, ove necessaria ai sensi dell'art. 53
del decreto legislativo n. 165/2001, che dovra' valutare se, in
ragione della continuita' o della gravosita' dell'impegno richiesto
nonche' della sussistenza di un conflitto d'interesse non siano
incompatibili con l'attivita' e gli impegni istituzionali.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge,
nessun compenso e' dovuto per le attivita' del comma 1 qualora le
stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto
strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il
principio dell'onnicomprensivita' e di tali funzioni si dovra' tener
conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di
risultato.