(Allegato-art. 86)
                              Art. 86. 
 
        Coperture assicurative per la responsabilita' civile 
 
    1. Le aziende o enti garantiscono con  oneri  a  proprio  carico,
un'adeguata copertura assicurativa o altre  analoghe  misure  per  la
responsabilita' civile di tutti i dipendenti del  presente  comparto,
ivi comprese le  spese  di  assistenza  tecnica  e  legale  ai  sensi
dell'art.  88  (Patrocinio  legale)  per  le  eventuali   conseguenze
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi,  relativamente  alla  loro
attivita', in conformita' a quanto disposto  dall'articolo  10  della
legge 8 marzo 2017, n. 24 e dai decreti  ministeriali  ivi  previsti,
senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 
    2.  Sono  fatte  salve  eventuali  iniziative  regionali  per  la
copertura assicurativa di cui al comma 1. 
    3. Le aziende ed enti rendono note ai dipendenti, con completezza
e  tempestivita',  tutte  le  informazioni  relative  alla  copertura
assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1 con le
modalita' previste dall'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24. 
    4. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa  in  favore
dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione  di  trasferte  o
per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo  di
trasporto, limitatamente al  tempo  strettamente  necessario  per  le
prestazioni di servizio. In tali casi e' fatto salvo il  diritto  del
dipendente al rimborso delle altre spese documentate  ed  autorizzate
dall'azienda per lo svolgimento del servizio. 
    5. La polizza di cui al comma 3 e'  rivolta  alla  copertura  dei
rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria,  di  terzi,  di
danneggiamento del mezzo di trasporto di proprieta'  del  dipendente,
nonche' di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui  sia
autorizzato il trasporto. 
    6. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto  di
proprieta' dell'azienda sono in ogni caso integrate con la  copertura
nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 4 e 5,  dei  rischi  di
lesioni o di decesso  del  dipendente  addetto  alla  guida  e  delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
    7. I massimali delle polizze  di  cui  al  comma  6  non  possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria. 
    8. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici per morte o
gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate  da
terzi responsabili e di quelle previste dal presente  articolo,  sono
detratti  -  sino  alla  concorrenza  -  dalle  somme   eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 
    9. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  25  del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL  del  7  aprile  1999
(Copertura assicurativa).