Art. 86.
Coperture assicurative per la responsabilita' civile
1. Le aziende o enti garantiscono con oneri a proprio carico,
un'adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la
responsabilita' civile di tutti i dipendenti del presente comparto,
ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi
dell'art. 88 (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro
attivita', in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 della
legge 8 marzo 2017, n. 24 e dai decreti ministeriali ivi previsti,
senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la
copertura assicurativa di cui al comma 1.
3. Le aziende ed enti rendono note ai dipendenti, con completezza
e tempestivita', tutte le informazioni relative alla copertura
assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1 con le
modalita' previste dall'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
4. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore
dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o
per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le
prestazioni di servizio. In tali casi e' fatto salvo il diritto del
dipendente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate
dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
5. La polizza di cui al comma 3 e' rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di
danneggiamento del mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente,
nonche' di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia
autorizzato il trasporto.
6. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta' dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura
nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, dei rischi di
lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
7. I massimali delle polizze di cui al comma 6 non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
8. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici per morte o
gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da
terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono
detratti - sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 25 del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999
(Copertura assicurativa).