Art. 87. Sistemi per la gestione del rischio 1. Le parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli errori nell'ambito della gestione del rischio e delle logiche del Governo clinico rappresenta una condizione imprescindibile per migliorare la qualita' dell'assistenza e per l'erogazione di prestazioni piu' coerenti con le aspettative dei cittadini. 2. Le aziende ed enti attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualita', volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalita' di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialita' di errore e, quindi, di responsabilita' professionale nonche' di ridurre la complessiva sinistrosita' delle strutture sanitarie. 3. Le aziende ed enti sono tenute a dotarsi di sistemi e strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalita' specifiche ed adeguate secondo gli atti di indirizzo regionali in materia, e, nell'ottica di fornire trasparenza e completezza al processo di accertamento dei fatti, coinvolgono il professionista interessato nel sinistro in esame. Le aziende ed enti si avvalgono delle strutture per la gestione dei rischi gia' previste per la dirigenza sanitaria. 4. Al fine di individuare modalita' di gestione e di ricomposizione dei conflitti, le aziende ed enti ricercano mediazioni stragiudiziali e potenziano la trattazione del contenzioso, mediante lo sviluppo di specifiche competenze legali e medico-legali, nonche' l'istituzione, senza oneri aggiuntivi, di appositi comitati per la valutazione dei rischi. Le aziende ed enti si avvalgono dei comitati per la valutazione dei rischi gia' previsti per la dirigenza sanitaria. 5. Il personale di elevata qualificazione deve avere un ruolo attivo sia nella corretta ed informata gestione del rischio che nelle attivita' connesse alla prevenzione dello stesso. A tal fine e' tenuto a partecipare annualmente alle iniziative di formazione aziendale secondo le linee di indirizzo regionali. 6. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni forniscono le necessarie linee di indirizzo sulle materie di cui al presente articolo.