Art. 87.
Sistemi per la gestione del rischio
1. Le parti prendono atto che la promozione della cultura della
sicurezza e della prevenzione degli errori nell'ambito della gestione
del rischio e delle logiche del Governo clinico rappresenta una
condizione imprescindibile per migliorare la qualita' dell'assistenza
e per l'erogazione di prestazioni piu' coerenti con le aspettative
dei cittadini.
2. Le aziende ed enti attivano sistemi e strutture per la
gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e
certificazione della qualita', volti a fornire strumenti
organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle
modalita' di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di
diminuire le potenzialita' di errore e, quindi, di responsabilita'
professionale nonche' di ridurre la complessiva sinistrosita' delle
strutture sanitarie.
3. Le aziende ed enti sono tenute a dotarsi di sistemi e
strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalita'
specifiche ed adeguate secondo gli atti di indirizzo regionali in
materia, e, nell'ottica di fornire trasparenza e completezza al
processo di accertamento dei fatti, coinvolgono il professionista
interessato nel sinistro in esame. Le aziende ed enti si avvalgono
delle strutture per la gestione dei rischi gia' previste per la
dirigenza sanitaria.
4. Al fine di individuare modalita' di gestione e di
ricomposizione dei conflitti, le aziende ed enti ricercano mediazioni
stragiudiziali e potenziano la trattazione del contenzioso, mediante
lo sviluppo di specifiche competenze legali e medico-legali, nonche'
l'istituzione, senza oneri aggiuntivi, di appositi comitati per la
valutazione dei rischi. Le aziende ed enti si avvalgono dei comitati
per la valutazione dei rischi gia' previsti per la dirigenza
sanitaria.
5. Il personale di elevata qualificazione deve avere un ruolo
attivo sia nella corretta ed informata gestione del rischio che nelle
attivita' connesse alla prevenzione dello stesso. A tal fine e'
tenuto a partecipare annualmente alle iniziative di formazione
aziendale secondo le linee di indirizzo regionali.
6. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni forniscono le
necessarie linee di indirizzo sulle materie di cui al presente
articolo.