(Allegato-art. 88)
                              Art. 88. 
 
                          Patrocinio legale 
 
    1.  L'azienda  e  ente,  nella  tutela  dei  propri  diritti   ed
interessi,  ove  si  verifichi  l'apertura  di  un  procedimento   di
responsabilita'  civile,  amministrativo-contabile   o   penale   nei
confronti del dipendente per fatti o atti  connessi  all'espletamento
del servizio ed all'adempimento dei  compiti  di  ufficio,  assume  a
proprio carico, a condizione che non sussista un  presunto  conflitto
di interessi, anche  solo  potenziale,  ogni  onere  di  difesa,  ivi
inclusi  quelli  relativi  alle  fasi  preliminari  e  ai  consulenti
tecnici, per  tutti  i  gradi  del  giudizio,  facendo  assistere  il
dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio  di  un  consulente,
previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 
    2. Qualora il dipendente, sempre a condizione  che  non  sussista
conflitto d'interesse, intenda nominare un  legale  o  un  consulente
tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione
dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, i relativi oneri  sono
interamente  a  carico  dell'interessato.  Nel  caso  di  conclusione
favorevole dei procedimenti di cui al  comma  1  e,  nell'ambito  del
procedimento penale, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto
di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perche' il
fatto non e' previsto  dalla  legge  come  reato,  l'azienda  o  ente
procede al rimborso delle spese legali e  di  consulenza  nel  limite
massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il
comma 1, che comunque, non potra' essere inferiore, relativamente  al
legale,  ai  parametri  minimi  ministeriali  forensi.  Tale   ultima
clausola si applica anche nei casi in  cui  al  dipendente,  non  sia
stato possibile  applicare  inizialmente  il  comma  1  per  presunto
conflitto  di  interesse,  anche  solo  potenziale,  ivi  inclusi   i
procedimenti amministrativo-contabili ove il  rimborso  avverra'  nei
limiti di quanto liquidato dal giudice. 
    3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 e' garantita altresi' per i
procedimenti costituenti condizioni di procedibilita' nei giudizi  di
responsabilita'. 
    4. I costi sostenuti dall'azienda  o  ente  in  applicazione  dei
commi 1, 2 e 3, con riferimento  alla  responsabilita'  civile,  sono
coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe  misure  di
cui  all'art.  86  (Coperture  assicurative  per  la  responsabilita'
civile). 
    5.  L'azienda  dovra'  esigere  dal   dipendente,   eventualmente
condannato con sentenza passata  in  giudicato  per  i  fatti  a  lui
imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli  oneri
sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri
sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3. 
    6. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  26  del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.