Art. 88.
Patrocinio legale
1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilita' civile, amministrativo-contabile o penale nei
confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento
del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a
proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto
di interessi, anche solo potenziale, ogni onere di difesa, ivi
inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti
tecnici, per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente,
previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista
conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente
tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione
dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, i relativi oneri sono
interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione
favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del
procedimento penale, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto
di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perche' il
fatto non e' previsto dalla legge come reato, l'azienda o ente
procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite
massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il
comma 1, che comunque, non potra' essere inferiore, relativamente al
legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima
clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, non sia
stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto
conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i
procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverra' nei
limiti di quanto liquidato dal giudice.
3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 e' garantita altresi' per i
procedimenti costituenti condizioni di procedibilita' nei giudizi di
responsabilita'.
4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei
commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilita' civile, sono
coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di
cui all'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilita'
civile).
5. L'azienda dovra' esigere dal dipendente, eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui
imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri
sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri
sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 26 del
CCNL del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.