(Allegato-art. 89)
                              Art. 89. 
 
                         Welfare integrativo 
 
    1. Le aziende ed enti disciplinano,  in  sede  di  contrattazione
integrativa di cui all'art. 9,  comma  5  (Contrattazione  collettiva
integrativa: soggetti e  materie),  la  concessione  di  benefici  di
natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i
quali: 
      a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi  e
rimborsi); 
      b. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; 
      c. contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale; 
      d. prestiti a favore di dipendenti in difficolta'  ad  accedere
ai canali ordinari del  credito  bancario  o  che  si  trovino  nella
necessita' di affrontare spese non differibili; 
      e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate  dal
servizio sanitario nazionale anche a copertura di particolari  eventi
avversi (es. ictus, infarto, ecc.) aggiuntivi a quanto gia'  indicato
dall'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilita' civile); 
      f. contribuzione delle spese per l'attivazione  di  convenzioni
per asili nido ove non presenti in azienda. 
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  comma  1
sono sostenuti mediante utilizzo di quota  parte  del  Fondo  di  cui
all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). 
    3. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  94  del
CCNL del 21 maggio 2018.