Art. 89.
Welfare integrativo
1. Le aziende ed enti disciplinano, in sede di contrattazione
integrativa di cui all'art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti e materie), la concessione di benefici di
natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i
quali:
a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e
rimborsi);
b. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c. contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale;
d. prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere
ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella
necessita' di affrontare spese non differibili;
e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
servizio sanitario nazionale anche a copertura di particolari eventi
avversi (es. ictus, infarto, ecc.) aggiuntivi a quanto gia' indicato
dall'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilita' civile);
f. contribuzione delle spese per l'attivazione di convenzioni
per asili nido ove non presenti in azienda.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al comma 1
sono sostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui
all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro).
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 94 del
CCNL del 21 maggio 2018.