Art. 89. Welfare integrativo 1. Le aziende ed enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c. contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d. prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale anche a copertura di particolari eventi avversi (es. ictus, infarto, ecc.) aggiuntivi a quanto gia' indicato dall'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilita' civile); f. contribuzione delle spese per l'attivazione di convenzioni per asili nido ove non presenti in azienda. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sono sostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). 3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 94 del CCNL del 21 maggio 2018.