Art. 90. Servizio fuori sede 1. Il personale e' da considerarsi in servizio fuori sede qualora, dopo aver preso servizio presso l'ordinaria sede di lavoro, sia chiamato a prestare la propria attivita' lavorativa in altri luoghi dove viene inviato per temporanee esigenze di servizio con previsione di rientro presso la stessa, se e' soddisfatto almeno uno dei due seguenti requisiti: 1. la durata del servizio inferiore a otto ore; 2. il servizio viene effettuato entro il raggio di 50 km dalla ordinaria sede di lavoro. Qualora risulti piu' conveniente raggiungere tali altri luoghi partendo direttamente dalla dimora abituale, l'inizio e la fine del servizio potranno avvenire presso la dimora del dipendente e la stessa e' attestata con le modalita' sostitutive di controllo di cui al comma 7 dell'art. 43 (Orario di lavoro). 2. Nei casi previsti al comma 1, oltre alla normale retribuzione compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'azienda o ente, dei taxi. 3. Il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 4. Le aziende ed enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato nonche' la disciplina del servizio fuori sede per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali.