Art. 90.
Servizio fuori sede
1. Il personale e' da considerarsi in servizio fuori sede
qualora, dopo aver preso servizio presso l'ordinaria sede di lavoro,
sia chiamato a prestare la propria attivita' lavorativa in altri
luoghi dove viene inviato per temporanee esigenze di servizio con
previsione di rientro presso la stessa, se e' soddisfatto almeno uno
dei due seguenti requisiti:
1. la durata del servizio inferiore a otto ore;
2. il servizio viene effettuato entro il raggio di 50 km dalla
ordinaria sede di lavoro.
Qualora risulti piu' conveniente raggiungere tali altri luoghi
partendo direttamente dalla dimora abituale, l'inizio e la fine del
servizio potranno avvenire presso la dimora del dipendente e la
stessa e' attestata con le modalita' sostitutive di controllo di cui
al comma 7 dell'art. 43 (Orario di lavoro).
2. Nei casi previsti al comma 1, oltre alla normale retribuzione
compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto o, nei casi
preventivamente individuati ed autorizzati dall'azienda o ente, dei
taxi.
3. Il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo
di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti
orario di lavoro.
4. Le aziende ed enti stabiliscono, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze
organizzative, le condizioni per il rimborso delle spese relative al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato nonche' la disciplina del
servizio fuori sede per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal
presente articolo, individuando, in tale sede, anche la
documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita'
procedurali.