(Allegato-art. 90)
                              Art. 90. 
 
                         Servizio fuori sede 
 
    1. Il  personale  e'  da  considerarsi  in  servizio  fuori  sede
qualora, dopo aver preso servizio presso l'ordinaria sede di  lavoro,
sia chiamato a prestare la  propria  attivita'  lavorativa  in  altri
luoghi dove viene inviato per temporanee  esigenze  di  servizio  con
previsione di rientro presso la stessa, se e' soddisfatto almeno  uno
dei due seguenti requisiti: 
      1. la durata del servizio inferiore a otto ore; 
      2. il servizio viene effettuato entro il raggio di 50 km  dalla
ordinaria sede di lavoro. 
    Qualora risulti piu' conveniente raggiungere  tali  altri  luoghi
partendo direttamente dalla dimora abituale, l'inizio e la  fine  del
servizio potranno avvenire presso  la  dimora  del  dipendente  e  la
stessa e' attestata con le modalita' sostitutive di controllo di  cui
al comma 7 dell'art. 43 (Orario di lavoro). 
    2. Nei casi previsti al comma 1, oltre alla normale  retribuzione
compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto o, nei  casi
preventivamente individuati ed autorizzati dall'azienda o  ente,  dei
taxi. 
    3. Il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede  al  luogo
di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli  effetti
orario di lavoro. 
    4. Le aziende ed enti stabiliscono, con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti  ed  in  funzione  delle   proprie   esigenze
organizzative, le condizioni per il rimborso delle spese relative  al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento  dell'incarico  affidato  nonche'  la  disciplina  del
servizio fuori sede per gli aspetti di dettaglio o non  regolati  dal
presente   articolo,   individuando,   in   tale   sede,   anche   la
documentazione necessaria per i  rimborsi  e  le  relative  modalita'
procedurali.