(Allegato-art. 91)
                              Art. 91. 
 
                      Trattamento di trasferta 
 
    1. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'art.  90
(Servizio fuori sede), al personale inviato, senza prima  aver  preso
servizio in sede, a prestare  temporaneamente  la  propria  attivita'
lavorativa  in  localita'  diversa  dalla  dimora  abituale  o  dalla
ordinaria sede di servizio, per una durata superiore ad otto ore e  a
oltre 50 km dalla  ordinaria  sede  di  lavoro,  oltre  alla  normale
retribuzione, compete: 
      a. il rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  i
viaggi  in  ferrovia,  aereo,  nave  ed  altri  mezzi  di   trasporto
extraurbani, nel limite del costo del  biglietto;  per  i  viaggi  in
aereo la classe di rimborso e' quella «economica»; 
      b. il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto  urbano  o,
nei casi preventivamente individuati ed  autorizzati  dall'azienda  o
ente, dei taxi; 
      c. per le trasferte  di  durata  superiore  a  dodici  ore,  il
rimborso della spesa sostenuta per il  pernottamento  in  un  albergo
fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri,  nel
limite, per i predetti pasti, di complessivi euro 44,26; 
      d. per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a
dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di euro 22,26; 
      e. per le trasferte continuative nella  medesima  localita'  di
durata non inferiore a trenta giorni, rimborso  della  spesa  per  il
pernottamento  in  residenza  turistico  alberghiera   di   categoria
corrispondente  a  quella  ammessa  per  l'albergo,  purche'  risulti
economicamente  piu'  conveniente  rispetto  al  costo  medio   della
categoria consentita nella medesima localita', ai sensi della lettera
c); 
      f. il compenso per  lavoro  straordinario,  in  presenza  delle
relative autorizzazioni, nel caso che  l'attivita'  lavorativa  nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore  al  normale
orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal  fine,
solo il tempo effettivamente lavorato, fatto  salvo  quanto  previsto
dai commi 2 e 3; 
    2. Solo nel caso degli autisti si considera attivita'  lavorativa
anche il tempo occorrente per il viaggio e quello  impiegato  per  la
sorveglianza e custodia del mezzo. 
    3. Le aziende ed enti individuano, con gli atti di cui  al  comma
6, le attivita' svolte in particolarissime situazioni operative  che,
in considerazione dell'impossibilita' di fruire durante le trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi  di
ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfetaria  di
euro 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui  al  comma
1. Per le aziende ed  enti  interessati,  le  suddette  attivita',  a
titolo esemplificativo, sono cosi' individuate: 
      a. attivita' di protezione civile  nelle  situazioni  di  prima
urgenza; 
      b. assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante
il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; 
      c. interventi in zone particolarmente disagiate  quali  lagune,
fiumi, boschi e selve; 
      d. attivita' che comportino imbarchi brevi su unita'; 
      e. attivita' di controllo,  di  rilevazione,  di  collaudo,  di
vigilanza, di verifica ed ispettiva, sanitaria, di tutela del lavoro,
di tutela dell'ambiente, del territorio e del  patrimonio  culturale,
di tutela della salute, di repressione frodi e similari; 
      f. attivita' di assistenza sociale. 
    4. Il dipendente inviato  in  trasferta  ai  sensi  del  presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non  inferiore  al  75%  del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 
    5. Le aziende ed enti stabiliscono, con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti  ed  in  funzione  delle   proprie   esigenze
organizzative, le condizioni per il rimborso delle spese relative  al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato  nonche'  la  disciplina  della
trasferta per gli aspetti di dettaglio o non  regolati  dal  presente
articolo,  individuando,  in  tale  sede,  anche  la   documentazione
necessaria per  i  rimborsi  e  le  relative  modalita'  procedurali,
nonche' quanto previsto dal comma 3. 
    6. Per quanto non previsto dai precedenti commi,  il  trattamento
di trasferta ivi compreso quello relativo alle  missioni  all'estero,
rimane disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti. 
    7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si  fa  fronte  nei
limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole  aziende
ed enti per tale specifica finalita'. 
    8. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  95
(Trattamento di trasferta) del CCNL del 21 maggio 2018.