(Testo unico imposte sui redditi-art. 192)
                              ART. 192 
                     Valori fiscali in ingresso 
(articolo 166-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano  alle  seguenti
ipotesi: 
a) un soggetto che esercita un'impresa  commerciale  trasferisce  nel
territorio dello Stato la propria residenza fiscale; 
b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi  a
una propria  stabile  organizzazione  situata  nel  territorio  dello
Stato; 
c) un  soggetto  fiscalmente  residente  all'estero  trasferisce  nel
territorio dello Stato un complesso aziendale; 
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello  Stato  che
possiede  una   stabile   organizzazione   situata   all'estero   con
riferimento alla quale si applica l'esenzione  degli  utili  e  delle
perdite di cui all'articolo 184 trasferisce alla sede centrale attivi
facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione; 
e)  un  soggetto  fiscalmente  residente  all'estero   che   esercita
un'impresa commerciale e' oggetto di incorporazione da  parte  di  un
soggetto fiscalmente residente nel territorio dello  Stato,  effettua
una scissione a favore  di  uno  o  piu'  beneficiari  residenti  nel
territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile
organizzazione situata al di  fuori  del  territorio  dello  Stato  a
favore di un soggetto  fiscalmente  residente  nel  territorio  dello
Stato. 
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a
una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende
effettuato quando, in applicazione dei  criteri  definiti  dall'OCSE,
considerando  la  stabile  organizzazione   un'entita'   separata   e
indipendente,  che  svolge  le  medesime  o  analoghe  attivita',  in
condizioni identiche o  similari,  e  tenendo  conto  delle  funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei  beni  utilizzati,  tali  attivi  si
considerano rispettivamente  entrati  nel  patrimonio  o  usciti  dal
patrimonio di tale stabile organizzazione. 
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1,  le  attivita'  e  le  passivita'
facenti parte del  patrimonio  del  soggetto  che  ha  trasferito  la
propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle  facenti
parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto  di  conferimento,  gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel  territorio
dello Stato del soggetto non  residente  e  quelli  trasferiti  dalla
stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale  situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro  valore  di  mercato
se: 
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento
di  residenza  aveva  la  propria  residenza  fiscale  in  uno  Stato
appartenente all'Unione europea oppure in  uno  Stato  incluso  nella
lista, prevista dall'articolo 71, comma 4, lettera c) del testo unico
in  materia  di  versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n.  33,  degli  Stati  che  consentono  un
adeguato scambio di informazioni; 
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza
fiscale in uno Stato di cui alla lettera a); 
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza
fiscale in uno Stato di cui alla lettera a); 
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione  di
cui al comma 1 lettera d) e' uno di quelli previsti dalla lettera a); 
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza
fiscale in uno Stato di cui alla lettera a). 
4. Il valore di  mercato  di  cui  al  comma  3  e'  determinato  con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati  pattuiti
tra  soggetti  indipendenti  operanti   in   condizioni   di   libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo  conto,  qualora  si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un  ramo  di
azienda, del valore dell'avviamento, calcolato  tenendo  conto  delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini  della  determinazione  del
valore di mercato si tiene  conto  delle  indicazioni  contenute  nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato  ai  sensi
dell'articolo 119, comma 8. 
5. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1,  se  non  sono  rispettate  le
condizioni di cui al comma 3, le attivita' e  le  passivita'  facenti
parte del patrimonio  del  soggetto  che  ha  trasferito  la  propria
residenza fiscale nel territorio dello Stato,  quelle  facenti  parte
del patrimonio del  soggetto  incorporato,  di  quello  del  soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto  di  conferimento,  gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel  territorio
dello Stato del soggetto non  residente  e  quelli  trasferiti  dalla
stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale  situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore  di  mercato,
quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita'
e delle passivita' e' assunto, per le prime, in misura pari al minore
tra il costo di acquisto, il  valore  di  bilancio  e  il  valore  di
mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le  seconde,  in
misura pari al maggiore tra questi. 
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle  attivita'  e
delle passivita' di cui  ai  commi  3  e  5.  In  caso  di  omessa  o
incompleta  segnalazione,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
prevista dall'articolo 33, comma 4, del testo  unico  delle  sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al  decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 173.