ART. 192
Valori fiscali in ingresso
(articolo 166-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti
ipotesi:
a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel
territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a
una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel
territorio dello Stato un complesso aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che
possiede una stabile organizzazione situata all'estero con
riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle
perdite di cui all'articolo 184 trasferisce alla sede centrale attivi
facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita
un'impresa commerciale e' oggetto di incorporazione da parte di un
soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua
una scissione a favore di uno o piu' beneficiari residenti nel
territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile
organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a
favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a
una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende
effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE,
considerando la stabile organizzazione un'entita' separata e
indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita', in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si
considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita' e le passivita'
facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la
propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti
parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato
se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento
di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato
appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella
lista, prevista dall'articolo 71, comma 4, lettera c) del testo unico
in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, degli Stati che consentono un
adeguato scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza
fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza
fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di
cui al comma 1 lettera d) e' uno di quelli previsti dalla lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza
fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e' determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 119, comma 8.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le
condizioni di cui al comma 3, le attivita' e le passivita' facenti
parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria
residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte
del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato,
quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita'
e delle passivita' e' assunto, per le prime, in misura pari al minore
tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di
mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in
misura pari al maggiore tra questi.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle attivita' e
delle passivita' di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o
incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 33, comma 4, del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173.