ART. 193
Imposizione in uscita
(articolo 166 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che
esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale;
b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono attivi a una loro stabile organizzazione situata
all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli
utili e delle perdite di cui all'articolo 184;
c) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
organizzazione situata all'estero;
d) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione
alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata
all'estero;
e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati
oggetto di incorporazione da parte di una societa' fiscalmente non
residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o
piu' beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il
conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa
situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente
all'estero.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a
una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende
effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE,
considerando la stabile organizzazione un'entita' separata e
indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita', in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivita' si
considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti
redditi:
a) nel caso di cui al comma 1, lettera a), la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attivita' e passivita' del soggetto che
trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel
patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel
territorio dello Stato;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), la differenza tra il
valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto
degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata
all'estero;
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle
attivita' e passivita' facenti parte del patrimonio della stabile
organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile
organizzazione situata all'estero;
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), la differenza tra il
valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto
degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla stabile
organizzazione situata all'estero;
e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attivita' e passivita' che prima del
perfezionamento dell'operazione facevano parte del patrimonio di un
soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che,
successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel
patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente
situata nel territorio dello Stato.
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e' determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 119, comma 8.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresi'
assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione
d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione,
che risultano iscritte in bilancio al termine dell'ultimo periodo
d'imposta di residenza o prima del perfezionamento dell'operazione
se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio
contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), sono altresi'
assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione
d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione,
che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui
all'articolo 150, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato
il trasferimento dell'intera stabile organizzazione.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente
al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato
una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine
dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 93,
comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del
limite di cui al all'articolo 93, comma 1 . Nel caso di cui al comma
1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di
residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo
periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con
applicazione del limite di cui all'articolo 93, comma 1, con il
reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo
191 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui
all'articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono
computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera
a), senza applicazione del limite di cui all'articolo 93, comma 1.
Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al
termine dell'ultimo periodo d'imposta di esistenza in Italia della
stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza
applicazione del limite di cui all'articolo 93, comma 1, con il
reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al
comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui
all'articolo 93, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della
stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del
periodo d'imposta precedente quello in cui si verifica il
trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del
limite di cui all'articolo 93, comma 1, con il reddito realizzato
dalla stabile organizzazione nel periodo d'imposta in cui si verifica
il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell'articolo 191 senza
applicazione delle condizioni e del limite di cui all'articolo 172,
riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione
della plusvalenza di cui al comma 3, lettera c), senza applicazione
del limite di cui all'articolo 93, comma 1. Nel caso di cui al comma
1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui
all'articolo 188, comma 1, lettere a), b) e c), e, successivamente al
perfezionamento dell'operazione, non rimanga nel territorio dello
Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al
termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento
dell'operazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione
del limite di cui all'articolo 93, comma 1, con il reddito di tale
periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono
computate in diminuzione della plusvalenza di cui, al comma 3,
lettera e), senza applicazione del limite di cui all'articolo 93,
comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia
realizzata una delle operazioni di cui all'articolo 188, comma 1,
lettere a), b) e c), e, successivamente al perfezionamento
dell'operazione, rimanga nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo
periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione sono in
primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui
all'articolo 93, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e,
per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota,
determinata ai sensi dell'articolo 191, riferibile alla stabile
organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di
cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui
all'articolo 93, comma 1.
7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:
a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell'ultimo periodo
d'imposta di residenza fiscale in Italia;
b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si considera
effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione situata
all'estero;
c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si considera
effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione;
d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si considera
effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla stabile
organizzazione situata all'estero;
e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto
l'operazione.
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle
plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono
determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
9. L'imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti
delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente
alla prestazione di eventuali garanzie, puo' essere versata in cinque
rate annuali di pari importo se:
a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale e'
trasferita in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno
Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso
nella lista, prevista dall'articolo 71, comma 4, lettera c), del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, degli Stati che consentono
un adeguato scambio di informazioni e con il quale l'Italia ha
stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di
riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata
dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono trasferiti
a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui alla lettera
a);
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile organizzazione
e' trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono trasferiti
alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate in uno
Stato di cui alla lettera a);
e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la societa'
incorporante, la societa' beneficiaria o la societa' conferitaria
della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato
di cui alla lettera a).
10. L'opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l'intera
imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.
11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9, sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura
stabilita ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33.
12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e
pertanto, comportano il versamento dell'imposta residua entro il
termine previsto per il successivo versamento:
a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo
trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli
previsti da tale lettera;
b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato
comma 9;
c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo
trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da
quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo
trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli
previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);
e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo
trasferimento della residenza fiscale della societa' incorporante,
della societa' beneficiaria o della societa' conferitaria della
stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla
lettera a) di tale comma;
f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che
comportano il trasferimento a un soggetto residente in uno Stato
diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attivita' e
passivita' il cui valore di mercato ha concorso a formare la
plusvalenza di cui al comma 3;
g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha
concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le
operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell'articolo 9, il
realizzo di tali attivi ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera
b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma
1, lettera c);
h) la dichiarazione di liquidazione giudiziale o l'estinzione del
soggetto che ha optato per la rateizzazione;
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato entro
5 mesi dalla data di scadenza;
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle societa' di cui
all'articolo 5.
13. Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica
l'articolo 19, comma 1, lettere h) e o).
14. Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una
societa' di capitali non comporta di per se' alcuna imposizione dei
soci di tale societa'.
15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, finalizzate a individuare le modalita' di
esercizio dell'opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui
l'efficacia di tale opzione puo' essere subordinata alla prestazione
di garanzie e l'entita' e la forma tecnica di tali garanzie, nonche'
le modalita' di monitoraggio dell'eventuale verificarsi delle ipotesi
di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.