(Testo unico imposte sui redditi-art. 193)
                              ART. 193 
                        Imposizione in uscita 
(articolo 166 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che
esercitano  imprese  commerciali  qualora  si  verifichi  una   delle
seguenti ipotesi: 
a)  sono  fiscalmente  residenti  nel  territorio   dello   Stato   e
trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale; 
b)  sono  fiscalmente  residenti  nel  territorio   dello   Stato   e
trasferiscono  attivi  a  una  loro  stabile  organizzazione  situata
all'estero con riferimento alla quale si  applica  l'esenzione  degli
utili e delle perdite di cui all'articolo 184; 
c) sono fiscalmente  residenti  all'estero,  possiedono  una  stabile
organizzazione situata nel territorio  dello  Stato  e  trasferiscono
l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
organizzazione situata all'estero; 
d) sono fiscalmente  residenti  all'estero,  possiedono  una  stabile
organizzazione situata nel territorio  dello  Stato  e  trasferiscono
attivi facenti parte del patrimonio di  tale  stabile  organizzazione
alla  sede  centrale  o  ad  altra  stabile  organizzazione   situata
all'estero; 
e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati
oggetto di incorporazione da parte di una  societa'  fiscalmente  non
residente oppure hanno effettuato una scissione a  favore  di  una  o
piu'  beneficiarie  non  residenti   oppure   hanno   effettuato   il
conferimento di una stabile organizzazione  o  di  un  ramo  di  essa
situati all'estero a favore  di  un  soggetto  fiscalmente  residente
all'estero. 
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a
una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende
effettuato quando, in applicazione dei  criteri  definiti  dall'OCSE,
considerando  la  stabile  organizzazione   un'entita'   separata   e
indipendente,  che  svolge  le  medesime  o  analoghe  attivita',  in
condizioni identiche o  similari,  e  tenendo  conto  delle  funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali  attivita'  si
considerano rispettivamente  entrate  nel  patrimonio  o  uscite  dal
patrimonio di tale stabile organizzazione. 
3. Nelle ipotesi di  cui  al  comma  1  sono  imponibili  i  seguenti
redditi: 
a)  nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  la  plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla  differenza  tra  il  valore  di
mercato   complessivo   e   il   corrispondente   costo   fiscalmente
riconosciuto  delle  attivita'  e   passivita'   del   soggetto   che
trasferisce  la  residenza  fiscale  che  non  sono   confluite   nel
patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel
territorio dello Stato; 
b) nel caso di cui al comma 1,  lettera  b),  la  differenza  tra  il
valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente  riconosciuto
degli  attivi  trasferiti   alla   stabile   organizzazione   situata
all'estero; 
c)  nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  la  plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla  differenza  tra  il  valore  di
mercato e il  corrispondente  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle
attivita' e passivita' facenti parte  del  patrimonio  della  stabile
organizzazione  trasferita  alla  sede  centrale   o   alla   stabile
organizzazione situata all'estero; 
d) nel caso di cui al comma 1,  lettera  d),  la  differenza  tra  il
valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente  riconosciuto
degli  attivi  trasferiti  alla  sede   centrale   o   alla   stabile
organizzazione situata all'estero; 
e)  nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  la  plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla  differenza  tra  il  valore  di
mercato   complessivo   e   il   corrispondente   costo   fiscalmente
riconosciuto   delle   attivita'   e   passivita'   che   prima   del
perfezionamento dell'operazione facevano parte del patrimonio  di  un
soggetto fiscalmente residente nel  territorio  dello  Stato  e  che,
successivamente  a  tale  perfezionamento,   non   confluiscono   nel
patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente
situata nel territorio dello Stato. 
4. Il valore di  mercato  di  cui  al  comma  3  e'  determinato  con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati  pattuiti
tra  soggetti  indipendenti  operanti   in   condizioni   di   libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo  conto,  qualora  si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un  ramo  di
azienda, del valore dell'avviamento, calcolato  tenendo  conto  delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini  della  determinazione  del
valore di mercato si tiene  conto  delle  indicazioni  contenute  nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato  ai  sensi
dell'articolo 119, comma 8. 
5. Nei casi di cui al comma  1,  lettere  a)  ed  e),  sono  altresi'
assoggettate alle imposte  sui  redditi  le  riserve  in  sospensione
d'imposta, incluse quelle tassabili solo in  caso  di  distribuzione,
che risultano iscritte in bilancio  al  termine  dell'ultimo  periodo
d'imposta di residenza o prima  del  perfezionamento  dell'operazione
se, e nella misura in  cui,  non  sono  ricostituite  nel  patrimonio
contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio  dello
Stato. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  sono  altresi'
assoggettate alle imposte  sui  redditi  le  riserve  in  sospensione
d'imposta, incluse quelle tassabili solo in  caso  di  distribuzione,
che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui
all'articolo 150, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato
il trasferimento dell'intera stabile organizzazione. 
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a),  qualora,  successivamente
al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato
una stabile organizzazione, le perdite  realizzate  fino  al  termine
dell'ultimo periodo  d'imposta  di  residenza  sono  in  primo  luogo
compensate, senza applicazione del limite  di  cui  all'articolo  93,
comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta  e,  per  la  parte
eventualmente  eccedente,  sono  computate   in   diminuzione   della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera  a),  senza  applicazione  del
limite di cui al all'articolo 93, comma 1 . Nel caso di cui al  comma
1,  lettera  a),  qualora,  successivamente   al   trasferimento   di
residenza,  rimanga  nel   territorio   dello   Stato   una   stabile
organizzazione, le perdite realizzate  fino  al  termine  dell'ultimo
periodo d'imposta di residenza sono in primo  luogo  compensate,  con
applicazione del limite di cui  all'articolo  93,  comma  1,  con  il
reddito di tale periodo  d'imposta  e,  per  la  parte  eventualmente
eccedente, al netto della quota, determinata ai  sensi  dell'articolo
191  senza  applicazione  delle  condizioni  e  del  limite  di   cui
all'articolo  172,  riferibile  alla  stabile  organizzazione,   sono
computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera
a), senza applicazione del limite di cui all'articolo  93,  comma  1.
Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al
termine dell'ultimo periodo d'imposta di esistenza  in  Italia  della
stabile  organizzazione  sono  in  primo  luogo   compensate,   senza
applicazione del limite di cui  all'articolo  93,  comma  1,  con  il
reddito di tale periodo  d'imposta  e,  per  la  parte  eventualmente
eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui  al
comma  3,  lettera  c),  senza  applicazione  del   limite   di   cui
all'articolo 93, comma  1.  Qualora  sia  trasferito  un  ramo  della
stabile organizzazione le perdite  realizzate  fino  al  termine  del
periodo  d'imposta  precedente  quello  in   cui   si   verifica   il
trasferimento sono in primo luogo compensate,  con  applicazione  del
limite di cui all'articolo 93, comma 1,  con  il  reddito  realizzato
dalla stabile organizzazione nel periodo d'imposta in cui si verifica
il trasferimento e, per la parte eventualmente  eccedente,  al  netto
della  quota,  determinata   ai   sensi   dell'articolo   191   senza
applicazione delle condizioni e del limite di cui  all'articolo  172,
riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione
della plusvalenza di cui al comma 3, lettera c),  senza  applicazione
del limite di cui all'articolo 93, comma 1. Nel caso di cui al  comma
1, lettera e), qualora sia realizzata una  delle  operazioni  di  cui
all'articolo 188, comma 1, lettere a), b) e c), e, successivamente al
perfezionamento dell'operazione, non  rimanga  nel  territorio  dello
Stato una stabile  organizzazione,  le  perdite  realizzate  fino  al
termine  dell'ultimo  periodo  d'imposta  prima  del  perfezionamento
dell'operazione sono in primo luogo  compensate,  senza  applicazione
del limite di cui all'articolo 93, comma 1, con il  reddito  di  tale
periodo d'imposta e,  per  la  parte  eventualmente  eccedente,  sono
computate in diminuzione  della  plusvalenza  di  cui,  al  comma  3,
lettera e), senza applicazione del limite  di  cui  all'articolo  93,
comma 1. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  qualora  sia
realizzata una delle operazioni di cui  all'articolo  188,  comma  1,
lettere  a),  b)  e  c),  e,   successivamente   al   perfezionamento
dell'operazione, rimanga  nel  territorio  dello  Stato  una  stabile
organizzazione, le perdite realizzate  fino  al  termine  dell'ultimo
periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione  sono  in
primo  luogo  compensate,  con  applicazione  del   limite   di   cui
all'articolo 93, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e,
per  la  parte  eventualmente  eccedente,  al  netto   della   quota,
determinata ai  sensi  dell'articolo  191,  riferibile  alla  stabile
organizzazione, sono computate in diminuzione  della  plusvalenza  di
cui al comma 3, lettera e), senza  applicazione  del  limite  di  cui
all'articolo 93, comma 1. 
7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva: 
a) nel caso di cui alla lettera a),  alla  fine  dell'ultimo  periodo
d'imposta di residenza fiscale in Italia; 
b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui  si  considera
effettuato  il  trasferimento  alla  stabile  organizzazione  situata
all'estero; 
c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui  si  considera
effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione; 
d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui  si  considera
effettuato  il  trasferimento  alla  sede  centrale  o  alla  stabile
organizzazione situata all'estero; 
e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento  in  cui  ha  effetto
l'operazione. 
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle
plusvalenze  realizzate  successivamente  al  momento  in  cui   sono
determinati in via definitiva i redditi ivi indicati. 
9. L'imposta determinata sui redditi di cui  al  comma  3,  diminuiti
delle perdite di cui al comma 6, previa  opzione  e  subordinatamente
alla prestazione di eventuali garanzie, puo' essere versata in cinque
rate annuali di pari importo se: 
a) nel caso di cui comma 1,  lettera  a),  la  residenza  fiscale  e'
trasferita in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno
Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio  Economico  Europeo  incluso
nella lista, prevista dall'articolo 71,  comma  4,  lettera  c),  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, degli Stati che  consentono
un adeguato scambio di  informazioni  e  con  il  quale  l'Italia  ha
stipulato  un  accordo  sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di
riscossione dei crediti tributari  comparabile  a  quella  assicurata
dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010; 
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono trasferiti
a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui alla lettera
a); 
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile  organizzazione
e' trasferita in uno Stato di cui alla lettera a); 
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono trasferiti
alla sede centrale o a una  stabile  organizzazione  situate  in  uno
Stato di cui alla lettera a); 
e)  nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  se  la  societa'
incorporante, la societa' beneficiaria  o  la  societa'  conferitaria
della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in  uno  Stato
di cui alla lettera a). 
10. L'opzione di cui al comma  9  riguarda  necessariamente  l'intera
imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata. 
11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9, sulle
rate successive alla prima sono dovuti  gli  interessi  nella  misura
stabilita ai sensi dell'articolo 10 del testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33. 
12.  Costituiscono  ipotesi  di  decadenza  dalla  rateizzazione,   e
pertanto, comportano il  versamento  dell'imposta  residua  entro  il
termine previsto per il successivo versamento: 
a)  nel  caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  a),   il   successivo
trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da  quelli
previsti da tale lettera; 
b)  nel  caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  b),   il   successivo
trasferimento degli attivi a una stabile  organizzazione  situata  in
uno Stato diverso da quelli previsti  dalla  lettera  a)  del  citato
comma 9; 
c)  nel  caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  c),   il   successivo
trasferimento della stabile organizzazione in uno  Stato  diverso  da
quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9; 
d)  nel  caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  d),   il   successivo
trasferimento della sede centrale in  uno  Stato  diverso  da  quelli
previsti dalla  lettera  a)  del  citato  comma  9  o  il  successivo
trasferimento degli attivi a una stabile  organizzazione  situata  in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a); 
e)  nel  caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  e),   il   successivo
trasferimento della residenza fiscale  della  societa'  incorporante,
della societa'  beneficiaria  o  della  societa'  conferitaria  della
stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti  dalla
lettera a) di tale comma; 
f) la  fusione,  la  scissione  o  il  conferimento  di  azienda  che
comportano il trasferimento a un  soggetto  residente  in  uno  Stato
diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attivita' e
passivita' il  cui  valore  di  mercato  ha  concorso  a  formare  la
plusvalenza di cui al comma 3; 
g) la cessione a terzi degli attivi  il  cui  valore  di  mercato  ha
concorso a formare la plusvalenza di  cui  al  comma  3,  incluse  le
operazioni assimilate alla cessione  ai  sensi  dell'articolo  9,  il
realizzo di tali attivi ai sensi dell'articolo 95, comma  1,  lettera
b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al  comma
1, lettera c); 
h) la dichiarazione di liquidazione  giudiziale  o  l'estinzione  del
soggetto che ha optato per la rateizzazione; 
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato  entro
5 mesi dalla data di scadenza; 
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle  societa'  di  cui
all'articolo 5. 
13. Per le imprese individuali e le societa' di  persone  si  applica
l'articolo 19, comma 1, lettere h) e o). 
14. Il  trasferimento  all'estero  della  residenza  fiscale  di  una
societa' di capitali non comporta di per se' alcuna  imposizione  dei
soci di tale societa'. 
15. Con uno o piu' provvedimenti  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  possono  essere  emanate  disposizioni  di  attuazione   del
presente  articolo,  finalizzate  a  individuare  le   modalita'   di
esercizio dell'opzione di cui al  comma  9,  le  circostanze  in  cui
l'efficacia di tale opzione puo' essere subordinata alla  prestazione
di garanzie e l'entita' e la forma tecnica di tali garanzie,  nonche'
le modalita' di monitoraggio dell'eventuale verificarsi delle ipotesi
di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.