(Allegato X)
                                                           ALLEGATO X 
                                 (previsto dall'articolo 55, comma 1) 
 
    Criteri applicabili ai piani di emergenza 
    1. I piani di emergenza devono perlomeno prevedere: 
    a)	l'istituzione  di  un'unita'  di  crisi  a  livello  nazionale
incaricata del coordinamento di tutte le misure di lotta adottate; 
    b)	un elenco delle unita' di crisi locali contro la malattia  che
dispongano di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di
lotta a livello locale; 
    c)	informazioni particolareggiate sul personale  coinvolto  nelle
misure di controllo, sulle sue competenze, sulle sue  responsabilita'
e sulle istruzioni ad esso impartite, tenendo conto dell'esigenza  di
protezione delle persone e del  rischio  potenziale  che  l'Influenza
aviaria rappresenta per la salute dell'uomo; 
    d)	unita' di crisi locali di controllo  in  grado  di  contattare
rapidamente le persone e gli organismi direttamente o  indirettamente
interessati da un focolaio; 
    e)	disponibilita'  di  attrezzature  e   materiale   adatti   per
l'efficace esecuzione delle misure di lotta contro la malattia; 
    f) istruzioni dettagliate sulle azioni da  adottare  in  caso  di
sospetto e conferma dell'infezione o della  contaminazione,  comprese
le modalita' proposte per la distruzione delle carcasse; 
    g)	programmi di formazione  per  l'aggiornamento  e  lo  sviluppo
delle competenze relative alle procedure operative e amministrative; 
    h)	laboratori diagnostici dotati di un  servizio  per  gli  esami
post mortem,  dei  mezzi  necessari  per  gli  esami  sierologici  ed
istologici, ecc. e  in  possesso  di  competenze  aggiornate  per  la
diagnosi rapida. A tal fine occorre prevedere modalita' di  trasporto
rapido dei campioni. Il piano di emergenza deve inoltre delineare  la
potenzialita' di analisi del laboratorio e le risorse disponibili per
affrontare un focolaio di malattia; 
    i)	un  piano  di  vaccinazione  completo  che  contempli  diversi
scenari e fornisca un'indicazione  delle  popolazioni  di  pollame  o
altri volatili in cattivita' che possono essere vaccinate, una  stima
della quantita' di vaccino necessaria e della sua disponibilita'; 
    l) sistemi che consentano  di  disporre  di  dati  relativi  alla
registrazione  delle  aziende   avicole   commerciali   sul   proprio
territorio, fatte salve le  altre  disposizioni  pertinenti  previste
dalla legislazione comunitaria in questo settore; 
    m)	disposizioni per il riconoscimento di razze rare di pollame  o
altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate; 
    n)	disposizioni per l'individuazione di zone ad alta densita'  di
pollame; 
    o)	disposizioni  che  attribuiscano  le   competenze   giuridiche
necessarie all'attuazione dei piani di emergenza.