ALLEGATO X
(previsto dall'articolo 55, comma 1)
Criteri applicabili ai piani di emergenza
1. I piani di emergenza devono perlomeno prevedere:
a) l'istituzione di un'unita' di crisi a livello nazionale
incaricata del coordinamento di tutte le misure di lotta adottate;
b) un elenco delle unita' di crisi locali contro la malattia che
dispongano di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di
lotta a livello locale;
c) informazioni particolareggiate sul personale coinvolto nelle
misure di controllo, sulle sue competenze, sulle sue responsabilita'
e sulle istruzioni ad esso impartite, tenendo conto dell'esigenza di
protezione delle persone e del rischio potenziale che l'Influenza
aviaria rappresenta per la salute dell'uomo;
d) unita' di crisi locali di controllo in grado di contattare
rapidamente le persone e gli organismi direttamente o indirettamente
interessati da un focolaio;
e) disponibilita' di attrezzature e materiale adatti per
l'efficace esecuzione delle misure di lotta contro la malattia;
f) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare in caso di
sospetto e conferma dell'infezione o della contaminazione, comprese
le modalita' proposte per la distruzione delle carcasse;
g) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo
delle competenze relative alle procedure operative e amministrative;
h) laboratori diagnostici dotati di un servizio per gli esami
post mortem, dei mezzi necessari per gli esami sierologici ed
istologici, ecc. e in possesso di competenze aggiornate per la
diagnosi rapida. A tal fine occorre prevedere modalita' di trasporto
rapido dei campioni. Il piano di emergenza deve inoltre delineare la
potenzialita' di analisi del laboratorio e le risorse disponibili per
affrontare un focolaio di malattia;
i) un piano di vaccinazione completo che contempli diversi
scenari e fornisca un'indicazione delle popolazioni di pollame o
altri volatili in cattivita' che possono essere vaccinate, una stima
della quantita' di vaccino necessaria e della sua disponibilita';
l) sistemi che consentano di disporre di dati relativi alla
registrazione delle aziende avicole commerciali sul proprio
territorio, fatte salve le altre disposizioni pertinenti previste
dalla legislazione comunitaria in questo settore;
m) disposizioni per il riconoscimento di razze rare di pollame o
altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate;
n) disposizioni per l'individuazione di zone ad alta densita' di
pollame;
o) disposizioni che attribuiscano le competenze giuridiche
necessarie all'attuazione dei piani di emergenza.