(Protocollo 4-art. 37)
                             ARTICOLO 37 
 
                       Condizioni particolari 
 
1. Purche' siano stati trasportati  direttamente  conformemente  alle
           disposizioni dell'articolo 13, si considerano: 
   1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: 
 
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; 
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui  fabbricazione  si
   utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla  lettera  a),  a
   condizione 
 
 
 i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfor- 
    mazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente proto- 
    collo, oppure 
 
ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunita' 
    ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di 
    lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tras- 
    formazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 
 
2) prodotti originari dell'Egitto: 
 
a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto; 
b) i  prodotti  ottenuti  in  Egitto  nella  cui   fabbricazione   si
   utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla  lettera  a),  a
   condizione 
 
 
 i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o tras- 
    formazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente 
    protocollo, oppure 
 
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della 
Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati  oggetto
di lavorazioni  o  trasformazioni  superiori  alle  lavo-  razioni  o
         trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, 
    paragrafo 1. 
 
   2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 
 
   3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve  apporre
le diciture  "Egitto"  o  "Ceuta  e  Melilla"  nella  casella  2  del
certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione  su  fattura.
Nel caso dei prodotti originari di Ceuta  e  Melilla,  inoltre,  tale
indicazione  va  riportata  nella  casella  4  del   certificato   di
circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 
 
   4.   Le   autorita'   doganali    spagnole    sono    responsabili
dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.