ARTICOLO 37 Condizioni particolari 1. Purche' siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfor- mazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente proto- collo, oppure ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tras- formazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 2) prodotti originari dell'Egitto: a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto; b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o tras- formazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavo- razioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Egitto" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.