Art. 79 Sospensione e interruzione del processo 1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea. 2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. 3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
Nota all'art. 79 - Si riporta il testo dell'articolo 295 cod.proc.civ.: «Art. 295. Sospensione necessaria. Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.».