(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 79)
                               Art. 79 
 
 
               Sospensione e interruzione del processo 
 
    1. La sospensione del processo  e'  disciplinata  dal  codice  di
procedura  civile,  dalle  altre  leggi  e  dal  diritto  dell'Unione
europea. 
    2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni
del codice di procedura civile. 
    3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo  295
del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e'  deciso
in camera di consiglio. 
 
              Nota all'art. 79 
              - Si riporta il testo dell'articolo 295 cod.proc.civ.: 
              «Art. 295. Sospensione necessaria. 
              Il giudice dispone che il processo sia sospeso in  ogni
          caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere  una
          controversia, dalla cui definizione  dipende  la  decisione
          della causa.».