(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 80)
                               Art. 80 
 
 
    Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto 
 
    1. In caso di sospensione del giudizio, per la  sua  prosecuzione
deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta
giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della
sospensione. 
    2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui  confronti
si e' verificato l'evento  interruttivo  presenta  nuova  istanza  di
fissazione di udienza. 
    3. Se non avviene la  prosecuzione  ai  sensi  del  comma  2,  il
processo deve essere riassunto, a cura della  parte  piu'  diligente,
con apposito atto notificato a tutte  le  altre  parti,  nel  termine
perentorio di novanta  giorni  dalla  conoscenza  legale  dell'evento
interruttivo,  acquisita  mediante  dichiarazione,  notificazione   o
certificazione.