(CODICE CIVILE-art. 134)
                              Art. 134. 
 
                    (Omissione di pubblicazione). 
 
  Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire  duemila  gli
sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio
senza che  la  celebrazione  sia  stata  preceduta  dalla  prescritta
pubblicazione.