(CODICE CIVILE-art. 136)
                              Art. 136. 
 
     (Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile). 
 
  L'ufficiale dello stato civile che procede  alla  celebrazione  del
matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui  egli
ha notizia, e' punito  con  l'ammenda  da  lire  cinquecento  a  lire
tremila.