(CODICE CIVILE-art. 137)
                              Art. 137. 
 
(Incompetenza  dell'ufficiale  dello  stato  civile.   Mancanza   dei
                             testimoni). 
 
  E' punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale
dello stato civile che ha celebrato un matrimonio  per  cui  non  era
competente. 
 
  La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile  che  ha
proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza  la  presenza  dei
testimoni.