(CODICE CIVILE-art. 138)
                              Art. 138. 
 
                         (Altre infrazioni). 
 
  E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135  l'ufficiale  dello
stato civile che in qualunque  modo  contravviene  alle  disposizioni
degli articoli 93, 95, 98, 99, 106,  107,  108,  109,  110  e  112  o
commette qualsiasi altra infrazione per cui  non  sia  stabilita  una
pena speciale in questa sezione.