Art. 139. (Cause di nullita' note a uno dei coniugi). Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita' del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il matrimonio e' annullato, con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila. L'altro coniuge ha diritto a una congrua indennita', anche se non da' la prova specifica del danno sofferto.