(Convenzione - art. 150)
                            Articolo 150 
        Politiche relative alle attivita' condotte nell'Area 
   Le attivita' svolte nell'Area, cosi' come  espressamente  previsto
dalla presente Parte, vanno condotte in maniera da favorire  un  sano
sviluppo dell'economia  mondiale  ed  un'espansione  equilibrata  del
commercio   internazionale,   e   da   promuovere   la   cooperazione
internazionale  per  uno  sviluppo  generale  di   tutti   i   paesi,
specialmente degli Stati  in  via  di  sviluppo,  ed  allo  scopo  di
assicurare: 
   a) la valorizzazione delle risorse dell'Area; 
   b)  una  gestione  metodica,  sicura  e  razionale  delle  risorse
dell'Area, in particolare  sorvegliando  che  le  attivita'  condotte
nell'Area si svolgano in modo efficiente ed evitando  ogni  sperpero,
in conformita' a sani principi di conservazione; 
   c)  l'espansione  delle  possibilita'  di  partecipare   a   dette
attivita', in particolare in maniera compatibile con gli articoli 144
e 148; 
   d) la partecipazione dell'Autorita' ai proventi e il trasferimento
della tecnologia all'Impresa e agli Stati in via  di  sviluppo,  come
disposto dalla presente Convenzione; 
   e) una maggiore disponibilita' dei minerali provenienti dall'Area,
per quanto necessaria considerando le quantita' degli stessi minerali
provenienti da altre fonti, per assicurare una offerta ai consumatori
di tali minerali; 
   f) la promozione, per i minerali provenienti dall'Area come per  i
minerali provenienti da altre fonti,  di  prezzi  giusti  e  stabili,
remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori, e la ricerca
di un equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda; 
   g) l'aumento per tutti gli Stati contraenti, indipendentemente dal
loro sistema sociale ed economico o dalla loro posizione  geografica,
dell'opportunita' di  partecipare  allo  sfruttamento  delle  risorse
dell'Area e la prevenzione  della  monopolizzazione  delle  attivita'
condotte nell'Area; 
   h) la protezione degli Stati in  via  di  sviluppo  dagli  effetti
sfavorevoli che potrebbero avere  sulle  loro  economie  o  sui  loro
guadagni di esportazione una riduzione del prezzo di un minerale  che
figura fra quelli estratti nell'Area, ovvero una riduzione del volume
di esportazione di tale minerale, nella misura in cui tali  riduzioni
siano dovute ad attivita' condotte nell'Area, secondo quanto previsto
dall'articolo 151; 
   i) la valorizzazione del patrimonio comune nell'interesse di tutta 
l'umanita'; e 
   j) condizioni  di  accesso  ai  mercati,  per  l'importazione  dei
minerali provenienti dalle risorse dell'Area e per l'importazione dei
prodotti di base derivati  da  tali  minerali,  che  non  siano  piu'
favorevoli  delle  condizioni   piu'   vantaggiose   applicate   alle
importazioni di prodotti provenienti da altre fonti.