(Convenzione - art. 151)
                            Articolo 151 
                 Politiche in materia di produzione 
   1. a) Senza pregiudizio per gli obiettivi enunciati  nell'articolo
150 e in vista dell'applicazione della lettera h) di detto  articolo,
l'Autorita', agendo da  intermediario  di  istanze  esistenti  o,  se
necessario,  nel  quadro  di  nuove  trattative  o  accordi  con   la
partecipazione  di  tutte  le  parti  interessate,  comprese   quelle
produttrici e consumatrici, adotta le misure necessarie a favorire la
crescita, l'efficace funzionamento e la stabilita' dei mercati per  i
prodotti di base derivati dai minerali estratti dall'Area,  a  prezzi
remunerativi per i produttori ed equi per i  consumatori.  Tutti  gli
Stati contraenti cooperano a questo scopo. 
   b) L'Autorita' ha diritto di prendere parte a qualsiasi conferenza
sui prodotti relativa a tali prodotti di base, e  a  cui  partecipano
tutte  le  parti  interessate,  ivi  compresi  i   produttori   e   i
consumatori. L'Autorita' ha diritto di divenire  parte  di  qualsiasi
convenzione o accordo nato in conseguenza  di  dette  conferenze.  La
partecipazione dell'Autorita' ad ogni organo istituito in base a tali
convenzioni  o  accordi,  avviene  con  riferimento  alla  produzione
nell'Area e in accordo con le norme di tale organo. 
   c) L'Autorita' si fa carico degli obblighi  che  incorrono  su  di
essa in virtu' delle convenzioni o accordi cui  si  riferisce  questo
paragrafo, in maniera tale da assicurare  l'applicazione  uniforme  e
non discriminatoria con riferimento alla totalita'  della  produzione
dei minerali  in  questione  nell'Area.  Cosi'  facendo,  l'Autorita'
agisce in maniera compatibile con le clausole dei contratti in vigore
e con le disposizioni dei piani di lavoro approvati dall'Impresa. 
   2. a) Nel periodo interinale definito al numero 3,  la  produzione
commerciale non  puo'  iniziare  a  fronte  di  un  piano  di  lavoro
approvato  finche'  l'operatore  non  abbia  richiesto   e   ottenuto
dall'Autorita' l'autorizzazione di  produzione.  Tale  autorizzazione
alla produzione non puo' essere domandata o rilasciata piu' di cinque
anni  prima  della  data  prevista  per  l'avvio   della   produzione
commerciale in virtu' del piano di lavoro, a meno che l'Autorita' non
prescriva un altro periodo nelle sue norme, regolamenti e  procedure,
con specifico riguardo alla natura e al calendario di esecuzione  dei
progetti. 
   b) Nella propria richiesta di autorizzazione,  l'operatore  indica
la quantita' annuale di nichel che prevede di estrarre a  fronte  del
piano di lavoro approvato. La richiesta comprende  un  preventivo  di
spese che  saranno  affrontate  dall'operatore  non  appena  ricevuta
l'autorizzazione, spese che sono state ragionevolmente  valutate  per
consentirgli l'avvio della produzione commerciale alla data prevista. 
   c) Ai fini dell'applicazione delle lettere  a)  e  b)  l'Autorita'
adotta   norme   di   attuazione   conformemente   all'articolo    17
dell'Allegato III. 
   d) L'Autorita' rilascia una autorizzazione di  produzione  per  la
quantita' specificata nella richiesta, a meno che la  somma  di  tale
quantita' e delle quantita' gia' autorizzate non superi, per un  anno
qualsiasi di produzione compreso nel  periodo  interinale,  il  tetto
massimo di produzione di nichel calcolato conformemente  ai  disposti
del numero 4 per l'anno in cui l'autorizzazione e' stata concessa. 
   e) Una volta  rilasciate,  l'autorizzazione  di  produzione  e  la
domanda approvata diventano parte  integrante  del  piano  di  lavoro
approvato. 
   f) Se la richiesta  di  autorizzazione  di  produzione  presentata
dall'operatore viene respinta ai sensi della lettera d), egli puo' in
ogni momento ripresentare domanda all'Autorita'. 
   3. Il periodo  interinale  inizia  cinque  anni  prima  del  primo
gennaio  dell'anno  previsto  per  l'avvio  della  prima   produzione
commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato. Se  l'avvio  di
tale produzione commerciale viene ritardato di  un  anno  rispetto  a
quello originariamente previsto, l'inizio del periodo interinale e il
tetto massimo di produzione inizialmente calcolato  vengono  corretti
di conseguenza. Il periodo interinale ha  termine  allo  scadere  del
venticinquesimo anno ovvero alla fine della Conferenza  di  revisione
di cui all'articolo 155 ovvero in coincidenza con l'entrata in vigore
di nuove convenzioni e accordi di cui al numero 1, a seconda di quale
di tali eventi si verifica per primo. Se tali convenzioni  o  accordi
decadono  e  diventano  inefficaci   per   una   qualsiasi   ragione,
l'Autorita' avoca a se' per il resto del periodo interinale i  poteri
previsti nel presente articolo. 
   4. a) Il tetto massimo di produzione fissato  per  ogni  anno  del
periodo interinale e' costituito dalla somma dei seguenti addendi: 
   i) la  differenza  tra  il  valore  desumibile  dal  diagramma  di
andamento del consumo del nichel nell'anno precedente  l'avvio  della
prima produzione commerciale e il  valore  desumibile  dal  diagramma
riferito  all'anno  precedente  all'inizio  del  periodo  interinale,
valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b); 
   e 
   ii)  il  sessanta  per  cento  della  differenza  fra  il   valore
desumibile  dal  diagramma  di  andamento  del  consumo  del   nichel
nell'anno per cui e' stata richiesta l'autorizzazione di produzione e
il valore cosi' desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente
all'anno  di  avvio  della  prima  produzione   commerciale,   valori
calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b). 
   b) Ai fini della lettera a): 
   i) i valori del diagramma di  andamento  usato  per  calcolare  il
tetto massimo della produzione di nichel sono i  valori  annuali  del
consumo di nichel letti su un diagramma di  andamento  stabilito  nel
corso dell'anno  in  cui  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione  di
produzione. Il diagramma di andamento si  ricava  per  interpolazione
lineare dei logaritmi dei  dati  sul  consumo  effettivo  annuale  di
nichel nell'arco di tempo degli ultimi 15 anni per i quali si dispone
di dati: si assume  il  tempo  come  variabile  indipendente.  Questo
diagramma di andamento costituisce la curva di tendenza iniziale; 
   ii) se il tasso annuale di incremento indicato  dal  diagramma  di
andamento e' inferiore al 3%, per determinare le  quantita'  definite
alla lettera a) si  assume  al  posto  di  tale  diagramma  un  altro
diagramma costruito come segue: esso deve  intersecare  la  curva  di
tendenza iniziale nel punto che rappresenta il valore del consumo del
primo anno del periodo di  15  anni  considerato  e  la  su  pendenza
corrisponde ad un incremento annuale al 3%. 
   Comunque, il tetto massimo  di  produzione  fissato  per  un  anno
qualsiasi del periodo interinale non puo' in alcun caso  superare  la
differenza tra il valore ricavato dal diagramma di andamento iniziale
per l'anno considerato e il  valore  del  diagramma  considerato  per
l'anno che precede l'inizio del periodo interinale. 
   5. L'Autorita' riserva all'Impresa per la sua produzione  iniziale
un quantita' di 38.000 tonnellate metriche di nichel sulla  quantita'
fissata come tetto massimo di produzione conformemente al numero 4. 
   6. a) L'operatore, nel corso di un anno qualsiasi,  puo'  produrre
meno  della  produzione  annuale  di  minerali  ricavata  dai  noduli
polimetallici indicata  nella  sua  autorizzazione  di  produzione  o
superare tale produzione dell'8% al massimo, con l'avvertenza che  il
totale  complessivo  della  sua  produzione  non  oltrepassi   quella
indicata in detta autorizzazione. Ogni eccedenza annua  compresa  tra
l'8% e il 20% oppure qualsiasi eccedenza in qualsiasi anno che  segue
i due anni consecutivi nel corso dei quali la produzione  fissata  e'
gia'  stata  superata  costituisce  oggetto   di   negoziazione   con
l'Autorita', la quale puo' esigere dall'operatore che  esso  richieda
un'autorizzazione di produzione supplementare. 
   b) L'Autorita' prende in esame le richieste di autorizzazione alla
produzione supplementare soltanto dopo che ha deliberato su tutte  le
richieste pendenti di autorizzazione di produzione e dopo aver  preso
debitamente in considerazione l'eventualita' di altre  richieste.  Il
principio che guida l'Autorita' a tale proposito  e'  quello  di  non
superare, durante  un  anno  qualsiasi  del  periodo  interinale,  la
produzione totale autorizzata ai sensi della formula  di  limitazione
della produzione. L'Autorita'  non  autorizza  per  nessun  piano  di
lavoro la produzione di una quantita' superiore a 46.500 tonnellate 
metriche di nichel per ogni anno 
   7. La produzione di altri metalli, come il rame, il cobalto  e  il
manganese, di derivazione dai noduli polimetallici estratti  in  base
ad una autorizzazione di produzione non dovrebbe superare il  livello
che avrebbe raggiunto se l'operatore avesse prodotto,  a  partire  da
detti noduli, la quantita' massima di nichel calcolato  conformemente
al presente articolo. L'Autorita' adotta, conformemente  all'articolo
17  dell'Allegato  III,  norme,  regolamenti  e  procedure   inerenti
all'applicazione del presente numero. 
   8. Vengono applicati all'esplorazione  ed  allo  sfruttamento  dei
minerali dell'Area i diritti e gli obblighi  relativi  alle  pratiche
economiche  sleali  che  sono  previsti  nel  quadro  degli   accordi
commerciali  multilaterali  pertinenti.  Per  la  composizione  delle
controversie  derivanti  dalla  presente  disposizione,   gli   Stati
contraenti che sono parte in detti accordi commerciali  multilaterali
possono ricorrere alle  procedure  di  soluzione  delle  controversie
previste da tali accordi. 
   9.  L'Autorita'  ha  il  potere  di  limitare  il  livello   della
produzione di minerali nell'Area, diversi dai  minerali  estratti  da
noduli polimetallici, secondo le condizioni e i  metodi  che  ritiene
appropriati, adottando regolamenti in conformita'  all'articolo  161,
8. 
   10. Su raccomandazione del Consiglio, sulla base del parere  della
Commissione di pianificazione economica,  l'Assemblea  istituisce  un
sistema  di  compensazione  o  prevede  altre  misure  di  assistenza
tendenti  ad  agevolare  l'equilibrio  economico,  non   esclusa   la
cooperazione con le istituzioni specializzate e altre  organizzazioni
internazionali, per venire in aiuto agli Stati in via di sviluppo  la
cui economia e i cui introiti da esportazione  risentono  in  maniera
grave degli effetti sfavorevoli di una diminuzione del prezzo  di  un
minerale che figura tra  quelli  estratti  nell'Area  ovvero  di  una
riduzione del volume  delle  proprie  esportazioni  concernenti  quel
minerale, nel limite in cui la diminuzione o la riduzione  e'  dovuta
ad  attivita'   condotte   nell'Area.   Su   richiesta,   l'Autorita'
intraprende studi sui problemi degli Stati che  rischiano  di  essere
piu' seriamente colpiti,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  le  loro
difficolta' e di aiutarli ad assestare la loro economia.