(Convenzione - art. 152)
                            Articolo 152 
    Esercizio dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorita' 
1. L'Autorita' evita discriminazioni nell'esercizio di propri  poteri
e funzioni, soprattutto quando si tratta di offrire  la  possibilita'
di svolgere attivita' nell'Area. 
   2. Purtuttavia, essa puo' accordare, ai sensi  delle  disposizioni
espresse della presente Parte, una attenzione particolare agli  Stati
in via di sviluppo e in special modo  a  quelli  tra  essi  privi  di
litorale o geograficamente svantaggiati.