(Convenzione - art. 153)
                            Articolo 153 
              Sistema di esplorazione e di sfruttamento 
   1. Le attivita' nell'Area sono organizzate, condotte e controllate
dall'Autorita'  per  conto  di  tutta  l'umanita'  conformemente   al
presente articolo,  nonche'  conformemente  alle  altre  disposizioni
pertinenti della  presente  Parte  e  degli  allegati  che  vi  fanno
riferimento,  cosi'  come  alle  norme,   regolamenti   e   procedure
dell'Autorita'. 
   2. Le attivita' nell'Area vanno condotte secondo quanto  contenuto
nel numero 3: 
   a) dall'Impresa e, 
   b) in associazione con l'Autorita', dagli Stati  contraenti  o  da
imprese di Stato o persone fisiche o  giuridiche  che  posseggono  la
nazionalita' degli Stati contraenti o sono effettivamente controllate
da essi o da soggetti aventi la  loro  nazionalita',  quando  vengono
patrocinati da detti Stati, ovvero da qualsiasi  gruppo  appartenente
alle categorie precitate che si trova in  regola  con  le  condizioni
previste nella presente Parte e nell'Allegato III. 
   3. Le attivita' sono condotte nell'Area secondo un piano di lavoro
formale scritto, redatto conformemente all'Allegato III  e  approvato
dal Consiglio dopo l'esame da parte  della  Commissione  giuridica  e
tecnica. Quando, su autorizzazione dell'Autorita',  vengono  condotte
nell'Area alcune attivita' dai soggetti menzionati al numero 2, b, il
piano di lavoro  riveste  la  forma  di  un  contratto  conformemente
all'articolo 3  dell'Allegato  III.  Tale  contratto  puo'  prevedere
accordi   di   compartecipazione   conformemente   all'articolo    11
dell'Allegato III. 
   4. L'Autorita' esercita  sulle  attivita'  condotte  nell'Area  il
controllo necessario per assicurare il  rispetto  delle  disposizioni
pertinenti della  presente  Parte  e  degli  allegati  che  vi  fanno
riferimento, delle norme, regolamenti e  procedure  dell'Autorita'  e
altresi' dei piani di lavoro approvati conformemente al numero 3. Gli
Stati contraenti  collaborano  con  l'Autorita'  adottando  tutte  le
misure necessarie ad assicurare  il  rispetto  di  tali  disposizioni
conformemente all'articolo 139. 
   5. L'Autorita' ha il diritto di  adottare  in  ogni  momento  ogni
misura prevista nella presente Parte per assicurare il rispetto delle
sue disposizioni e per poter esercitare le funzioni di controllo e di
regolamentazione che ad essa spettano in forza della presente Parte o
di un contratto. L'Autorita' ha il  diritto  di  esercitare  funzioni
ispettive su  tutte  le  installazioni  ubicate  nell'Area  che  sono
utilizzate per attivita' condotte nell'Area. 
   6. Ogni contratto conforme al numero 3 fornisce  la  garanzia  del
titolo. Di conseguenza, il  contratto  non  puo'  essere  modificato,
sospeso o rescisso se non  in  conformita'  agli  articoli  18  e  19
dell'Allegato III.