(Convenzione - art. 154)
                            Articolo 154 
                         Revisione periodica 
   Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente
Convenzione, l'Assemblea procede a un esame  generale  e  sistematico
del modo in cui il regime internazionale dell'Area,  stabilito  dalla
Convenzione stessa, ha avuto pratica esecuzione. Alla  luce  di  tale
esame, l'Assemblea puo' adottare o raccomandare ad  altri  organi  di
adottare misure conformi alle disposizioni o alle procedure  previste
nella  presente  Parte  e  nei  relativi  allegati  che  ad  essa  si
riferiscono, in vista di migliorare il funzionamento del regime.