Articolo 154 Revisione periodica Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Assemblea procede a un esame generale e sistematico del modo in cui il regime internazionale dell'Area, stabilito dalla Convenzione stessa, ha avuto pratica esecuzione. Alla luce di tale esame, l'Assemblea puo' adottare o raccomandare ad altri organi di adottare misure conformi alle disposizioni o alle procedure previste nella presente Parte e nei relativi allegati che ad essa si riferiscono, in vista di migliorare il funzionamento del regime.