(Convenzione - art. 155)
                            Articolo 155 
                     La Conferenza di revisione 
   1. Quindici anni dopo il primo gennaio dell'anno  di  avvio  della
prima  produzione  commerciale  a  fronte  di  un  piano  di   lavoro
approvato, l'Assemblea convoca una conferenza per la revisione  delle
disposizioni della presente Parte e degli allegati  che  ad  essa  si
riferiscono,  che  regolano  il  sistema   di   esplorazione   e   di
sfruttamento delle risorse  dell'Area.  La  Conferenza  di  revisione
prende  in  esame  nel  dettaglio  i  seguenti   punti,   alla   luce
dell'esperienza acquisita durante il periodo trascorso: 
   a) se le disposizioni della presente Parte che regolano il sistema
di esplorazione o sfruttamento delle risorse dell'Area hanno in  ogni
aspetto conseguito gli obiettivi prefissati, e in particolare  se  ne
ha tratto beneficio tutta l'umanita'; 
   b) se, nell'arco del periodo di 15 anni, le  aree  riservate  sono
state sfruttate in maniera efficace ed equilibrata in  confronto  con
le aree non riservate; 
   c) se  la  valorizzazione  e  l'utilizzazione  dell'Area  e  delle
risorse in essa esistenti sono state intraprese in modo  da  favorire
un sano sviluppo dell'economia mondiale  e  l'espansione  equilibrata
del commercio internazionale; 
   d) se si e' prevenuta la monopolizzazione delle attivita' condotte
nell'Area; 
   e) se sono state rispettate le politiche  esposte  negli  articoli
150 e 151; 
   e) se il sistema ha consentito di ripartire equamente  i  vantaggi
ricavati dalle attivita' condotte nell'Area, tenuti nel dovuto  conto
gli interessi e le necessita' degli Stati in via di sviluppo. 
   2. La  Conferenza  di  revisione  garantisce  la  continuita'  del
principio   del   patrimonio   comune   dell'umanita',   dell'assetto
internazionale costituito per assicurare un equo  sfruttamento  delle
risorse dell'Area a beneficio di tutti i paesi, in particolare  degli
Stati in via  di  sviluppo,  e  dell'esistenza  di  un'Autorita'  che
organizzi, conduca e controlli le attivita' nell'Area. Essa  assicura
altresi' il mantenimento dei principi enunciati nella presente  Parte
per quanto attiene all'esclusione di ogni rivendicazione o  esercizio
di sovranita' su una qualsiasi parte dell'Area. I diritti degli Stati
e la loro generale condotta riguardo all'Area,  cosi'  come  la  loro
partecipazione alle attivita' nell'Area conformemente  alla  presente
Convenzione, la prevenzione della  monopolizzazione  delle  attivita'
nell'Area, l'utilizzazione dell'Area a scopi esclusivamente pacifici,
gli aspetti economici delle attivita' condotte nell'Area, la  ricerca
scientifica marina, il trasferimento  di  tecnologia,  la  protezione
dell'ambiente marino, la protezione della vita umana, i diritti degli
Stati costieri, il regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area  e
dello  spazio  aereo  situato  al  di  sopra  di  dette  acque  e  la
compatibilita'  delle  attivita'  condotte  nell'Area  e   le   altre
attivita' esercitate nell'ambiente marino. 
   3.  La  Conferenza  di  revisione  segue,  nell'adottare  le   sue
decisioni, le stesse procedure della terza Conferenza  delle  Nazioni
Unite sul Diritto  del  Mare.  La  Conferenza  pone  in  essere  ogni
tentativo per conseguire l'accordo su ogni emendamento con  la  forma
del consenso e non si dovrebbe dare luogo a  votazioni  su  qualsiasi
argomento fino a che non si sia tentato in ogni modo di conseguire il
consenso. 
   4. Se, cinque anni dopo l'avvio, la Conferenza di revisione non e'
pervenuta a un accordo sul sistema di esplorazione e di  sfruttamento
delle  risorse  dell'Area,  nei  dodici  mesi  successivi  essa  puo'
decidere, a maggioranza di tre  quarti  degli  Stati  contraenti,  di
adottare e di sottoporre agli Stati  contraenti  per  la  ratifica  o
l'adesione, gli emendamenti che apportino cambiamenti o modifiche del
sistema che essa giudica necessari ed appropriati. Questi emendamenti
entrano in vigore per tutti gli Stati  contraenti  12  mesi  dopo  il
deposito delle ratifiche o adesioni di almeno tre quarti degli  Stati
contraenti. 
   5. Gli emendamenti  adottati  dalla  Conferenza  di  revisione  in
applicazione  del  presente  articolo  non  pregiudicano  i   diritti
acquisiti a fronte di contratti gia' in vigore.