Art. 63 Manifestazioni nautiche 1 Le gare di velocita', le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorita' competente. 2 L'autorizzazione viene accordata soltanto se la manifestazione non comporta un notevole pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni particolari. 3 Contemporaneamente all'autorizzazione della manifestazione nautica l'autorita' competente puo' concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.