(Regolamento- art. 64)
Art. 64 Trasporti speciali 
   I  trasporti  mediante  battelli  o  convogli  che   non   possono
ottemperare  alle  prescrizioni  sulla  circolazione,  come  pure   i
trasporti di impianti galleggianti e  di  natanti  senza  licenza  di
navigazione, sono  sottoposti  a  permesso  da  parte  dell'autorita'
competente che  stabilira'  anche  le  modalita'  e  le  prescrizioni
necessarie.