(Allegato I-art. 22)
 
                             Articolo 22 
 
                   Nomina e revoca del cancelliere 
 
  1. Il praesidium nomina il cancelliere del tribunale per un periodo
di sei anni. Il cancelliere puo' essere rinominato. 
 
  2. Due settimane  prima  della  data  fissata  per  la  nomina  del
cancelliere,  il  presidente  della  corte   d'appello   informa   il
praesidium delle candidature presentate per il posto vacante. 
 
  3. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi
al praesidium il giuramento di esercitare le funzioni di  cancelliere
in piena imparzialita' e secondo coscienza. 
 
  4. Il cancelliere puo' essere rimosso dalle sue  funzioni  soltanto
se non soddisfa piu' agli obblighi derivanti  dalla  sua  carica.  Il
praesidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere. 
 
  5. Se il cancelliere cessa dal mandato  prima  della  scadenza,  il
praesidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni. 
 
  6. Se il cancelliere e' assente o nell'impossibilita' di  assistere
o tale posto e' vacante, il presidente della corte d'appello,  previa
consultazione del praesidium, designa un  membro  del  personale  del
tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.