(Allegato I-art. 25)
 
                             Articolo 25 
 
        Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto 
 
  1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un  periodo  di
sei anni. Il cancelliere aggiunto puo' essere rinominato. 
 
  2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia. 
 
  3. Il cancelliere aggiunto e'  responsabile  dell'organizzazione  e
delle  attivita'   delle   sottosezioni   della   cancelleria   sotto
l'autorita' del cancelliere e del presidente del tribunale  di  primo
grado.  Le  funzioni  del   cancelliere   aggiunto   comprendono   in
particolare: 
 
  a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte  al  tribunale
di primo grado; 
 
  b) notifica alla  cancelleria  di  tutte  le  cause  sottoposte  al
tribunale di primo grado. 
 
  4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa
e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.