(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 54)
                             Articolo 54 
 
           Constatazione di perdita parziale o di avaria. 
 
  §1 Se il trasportatore scopre o  presume  una  perdita  parziale  o
un'avaria  di  un  oggetto  trasportato   sotto   la   custodia   del
trasportatore  (bagagli,  veicoli)  o  l'avente  diritto  ne  afferma
l'esistenza,  il  trasportatore  deve  compilare  senza   indugio   e
possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo  verbale
attestante, a seconda della natura del danno,  lo  stato  in  cui  si
trova l'oggetto e, per quanto possibile, l'entita' del danno, la  sua
causa e il momento in cui e' avvenuto. 
  §2 Una copia del processo  verbale  di  constatazione  deve  essere
consegnata gratuitamente all'avente diritto. 
  §3 Se l'avente diritto  non  accetta  le  risultanze  del  processo
verbale, puo' richiedere che lo stato  dei  bagagli  o  del  veicolo,
nonche' la causa e l'ammontare  del  danno  siano  constatati  da  un
esperto designato dalle parti del contratto di trasporto  o  per  via
giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi ed alle prescrizioni
dello Stato dove ha luogo la constatazione.