(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 55)
                             Articolo 55 
 
                               Reclami 
 
  §1 I reclami relativi alla  responsabilita'  del  trasportatore  in
caso  di  morte  e  di  ferimento  di  viaggiatori,   devono   essere
indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale puo' essere
intentata l'azione giudiziaria. Nel caso di un trasporto  oggetto  di
un contratto unico  ed  effettuato  da  trasportatori  successivi,  i
reclami possono ugualmente essere indirizzati al primo  o  all'ultimo
trasportatore,  nonche'  al  trasportatore  che  ha  nello  Stato  di
domicilio o  di  residenza  abituale  del  viaggiatore  la  sua  sede
principale, o la succursale, o l'ufficio che ha concluso il contratto
di trasporto. 
  § 2 Gli altri reclami relativi al  contratto  di  trasporto  devono
essere   indirizzati   per   iscritto   al   trasportatore   indicato
all'articolo 56, §§ 2 e 3. 
  § 3 I documenti che l'avente  diritto  ritiene  utile  allegare  al
reclamo devono essere presentati o in originale o in  copie,  se  del
caso debitamente certificate conformi, qualora  il  trasportatore  lo
richieda. All'atto della liquidazione del reclamo,  il  trasportatore
puo' esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino
bagagli e del bollettino di trasporto.